L'istanza di vendita nel pignoramento immobiliare

Lorenzo Balestra
04 Marzo 2022

Nel pignoramento immobiliare è possibile, da parte del giudice dell'esecuzione, disporre la vendita prima che sia avvenuta la trascrizione del pignoramento stesso presso i registri immobiliari?

Il pignoramento è l'atto con cui inizia l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c.; esso dev'essere preceduto dalla notifica dell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., che consiste in un'intimazione di pagamento rivolta al debitore, prima che il creditore dia concreto avvio all'azione esecutiva.

Decorsi almeno dieci giorni (salvo abbreviazione dei termini) ma non oltre novanta giorni dalla notificazione del precetto, ove il creditore voglia procedere esecutivamente dovrà dar corso al pignoramento.

Il pignoramento immobiliare, come prevede l'art. 555 c.p.c., deve essere notificato al debitore e, conseguentemente, trascritto presso i registri immobiliari.

Entro 45 giorni dal suo compimento, come prescrive l'art. 497 c.p.c., deve essere richiesta l'assegnazione o la vendita.

Nulla dice la normativa circa la funzione che svolge la trascrizione in merito alla disposizione della vendita da parte del giudice dell'esecuzione a seguito dell'istanza del creditore.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi affermando che la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene; di conseguenza la trascrizione dell'atto di pignoramento dovrà essere effettuata, al più tardi, prima che il giudice dell'esecuzione provveda sull'istanza di vendita: ove ciò non avvenga, questa sarà destinata ad essere rigettata: «E' tuttavia giunta ad affermare che «La trascrizione del pignoramento costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l'espropriazione dell'immobile pignorato e l'alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito. La trascrizione è, perciò, l'elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento, (art. 497 c.p.c.)». ( ...) Il pignoramento immobiliare va perciò configurato come fattispecie a formazione progressiva. In questa, la notificazione dell'ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiché produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato. La trascrizione nei registri immobiliari è tuttavia necessaria per completare e perfezionare il pignoramento nella sua forma particolare così come disciplinata dall'art. 555 c.p.c.. (...) Si ritiene perciò di concludere nel senso che il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell'atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perchè il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene». (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998).

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