Congedo obbligatorio maternità, dimissioni e ferie non godute

Teresa Zappia
19 Agosto 2022

Cosa accade se la lavoratrice dopo il congedo obbligatorio decide di dimettersi, le vengono pagate le ferie non godute?

Pubblico impiego: se la lavoratrice era in congedo obbligatorio per gravidanza e, subito dopo, ha deciso di dimettersi, ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute?

In base al comma 8 dell'art 5 d.l. n. 95/2012 (l. conv. n. 135/2012), i giorni di ferie devono obbligatoriamente essere fruiti dal lavoratore, senza che possano essere trattamenti economici sostitutivi.

Tale disposizione espressa trova applicazione anche in caso di dimissioni.

Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 5, comma 8, prefato deve essere interpretato tenuto conto di quanto affermato dalla CGUE in relazione all' art. 7, par. 2, Direttiva n. 2003/88: al lavoratore è riconosciuto il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali dei quali lo stesso non abbia avuto modo di godere prima della cessazione del rapporto di lavoro, in particolare perché si trovava in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento.

Deve accertarsi, pertanto, se il dipendente abbia o meno avuto l'effettiva possibilità di usufruire delle ferie prima della cessazione del rapporto.

La fruizione non potrebbe essere possibile qualora, nel periodo subito precedente alle sue dimissioni, la lavoratrice si trovasse in congedo obbligatorio per maternità, ciò risultando non dipendente dalla volontà della medesima, con conseguente riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Fonte: ilgiuslavorista.it

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