Conflitto genitoriale e affido esclusivo rafforzato del minore

22 Agosto 2022

Quali sono i presupposti che legittimano l'affido esclusivo rafforzato?
Massima

Sulla base di una valutazione nell'interesse superiore della minore, a fronte di un continuo contrasto tra i genitori, dovuto ad aspetti specifici e consolidati della personalità degli stessi, in grado di nuocere alla bambina (considerata anche la fase del suo sviluppo della stessa) appare opportuno disporre l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre nelle materie di cui l'art. 337-ter comma 3 c.c.

Il caso

Con ricorso depositato il 25 ottobre del 2018, il Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione civile, si è pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti.

Le parti si erano sposate con rito concordatario a Bologna nell'anno 2005 e dalla loro unione è nata una figlia nel 2014.

La coppia era giunta alla separazione con sentenza parziale sul vincolo nel maggio del 2018 e nell'anno successivo viene pronunciata la sentenza definitiva di separazione con cui all'esito di una C.T.U. sulle capacità genitoriali, era stato statuito l'affido esclusivo della figlia alla madre causa l'incapacità all'esercizio del ruolo genitoriale da parte del padre. A quest'ultimo viene garantito il diritto di visita con la figlia minore in luoghi protetti da concordare le modalità con il servizio sociale competente per territorio per la concreta predisposizione. I rapporti patrimoniali sono risolti senza il riconoscimento a favore della madre di nessun tipo di mantenimento in quanto economicamente indipendente, mentre è riconosciuto un assegno, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.

All'esito delle risultanze istruttorie, il Collegio disponeva l'affido esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre nelle materie specifiche di cui all'art. 337-ter comma 3 c.c. Disponeva, inoltre, incontri protetti tra padre e figlia, da svolgersi anche in luoghi liberi, demandando ai Servizi Sociali competenti per la loro concreta predisposizione e poneva a carico del padre il contributo di mantenimento della figlia minore.

La questione

Quali sono i presupposti che legittimano l'affido esclusivo rafforzato?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia del giudice di merito di Bologna vede l'applicazione dell'istituto dell'affido esclusivo rafforzato o altresì definito come affido super esclusivo.

Nel caso di specie, l'affido esclusivo era stato disposto in favore della madre a seguito alle perizie effettuate in corso di procedimento di separazione. Fondamento su cui si basa la decisione era la totale assenza di un progetto pedagogico da parte del padre per la figlia. Secondo la C.T.U il padre, infatti, vedeva la minore come una “gratificazione narcisistica”, inserita in un desiderio di confronto con la madre. In questa visione e percezione della genitorialità, il padre, da un lato recitava spesso il ruolo della vittima, dall'altro invece strumentalizzava la minore come oggetto di ricatto.

Nel corso dell'istruttoria per pronuncia di divorzio, i giudici di merito hanno ritenuto necessaria la disposizione dell'affido esclusivo rafforzato alla luce dell'impossibilità di un canale di dialogo tra i genitori con la conseguente incapacità di condividere scelte e decisioni, anche essenziali, per la minore. Tale criticità si manifestava anche nelle scelte più semplici e ordinarie tale da indurre i giudici a temere che vi sarebbero stati ancora maggiori impedimenti con conseguente impossibilità per la minore di vedere garantito il suo diritto fondamentale alla salute.

Nel provvedimento, i giudici sottolineavano come una simile determinazione non si basasse su mere ipotesi, ma su dati concreti forniti direttamente dalle parti al giudice, primo fra tutti, il rifiuto immotivato da parte del padre a due visite mediche di routine.

Per questi motivi, il Tribunale di Bologna disponeva l'affido esclusivo rafforzato nelle materie di cui all'art. 337-ter comma 3: salute, educazione, istruzione, residenza abituale del minore.

Osservazioni

Nato dall'elaborazione giurisprudenziale, l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore è una forma rafforzata dell'affidamento esclusivo. Se in quest'ultimo l'esercizio della responsabilità genitoriale è preclusa al genitore affidatario, ma le decisioni di maggior importanza per i figli continuano ad essere prese congiuntamente da entrambi i genitori, nell'affidamento esclusivo rafforzato le decisioni di maggior rilievo vengono assunte (solo) dal genitore affidatario.

L'istituto nasce da un'interpretazione dell'art. 337-quater comma 4 c.c. nella parte in cui si dispone che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Tale clausola, è stata intesa come volontà del Legislatore di affermare la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo in favore di uno ancor più stringente, che permette invece al genitore “affidatario rafforzato” di assumere tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione -né tanto meno il consenso- dell'altro.

I presupposti dell'affido esclusivo rafforzato sono anzitutto quelli dell'affido esclusivo. Il giudice deve perseguire il miglior interesse del minore, criterio fondamentale nei giudizi di affidamento della prole andando a privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al minimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr., sul punto Cass. n. 14728/2016).

Secondo la Corte di Cassazione, perciò, non è sufficiente la mera conflittualità tra i coniugi qualora questa rimanga nell'ambito di un tollerabile disagio per i figli, dovendosi richiedere, per l'applicazione dell'affido esclusivo, che tale conflitto sia idoneo a realizzare un serio pericolo per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5604/2020). Inoltre, la Cassazione ha precisato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 16593/2008).

Oltre a tali requisiti, l'affido esclusivo rafforzato richiede un quid pluris tale da giustificare un intervento ancora più incisivo. Questo è stato individuato nelle gravi carenze delle capacità genitoriali caratterizzate da comportamenti che mirano ad estromettere dalla vita del figlio l'altro genitore determinando il rischio di alienazione e facendo valere rivalse personali (App. Venezia 8607/2019); oppure il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, ritenuto indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Trib. Milano sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).

La sentenza in esame è il tassello che concorre a tracciare i confini dell'istituto. Dalla lettura della sentenza emerge a più riprese l'attenzione del collegio al miglior interesse del minore, richiamato in più punti e circostanze. Tuttavia, a parere di chi scrive, la pronuncia appare carente dal punto di vista argomentativo. Non emergono sufficientemente i fatti alla base della decisione, né è sufficientemente provato in base al giudizio prognostico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità la concreta inidoneità del genitore a svolgere le sue funzioni.

Nel nostro ordinamento, il modello dell'affido condiviso non persegue altro che il riconoscimento del diritto alla bigenitorialità del minore; dunque, l'affidamento esclusivo rafforzato deve intendersi come estrema ratio e pertanto esige un impianto probatorio e argomentativo rigoroso, perseguendo così l'interesse del minore.