Quale sorte per il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC ma privo di regolare attestazione di conformità?

Redazione scientifica
23 Agosto 2022

In caso di deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, privo dell'attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, l'improcedibilità può essere evitata se il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) deposita copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli.

Nell'ambito di una controversia relativa all'accertamento della tassazione a fini ICI, è sorta la questione della sorte della notificazione telematica del ricorso per cassazione.

Dall'esame degli atti, non risulta infatti alla Corte la relazione della notificazione del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 tramite PEC. Le parti avevano infatti prodotto in formato cartaceo la sola procura speciale, l'attestazione di conformità del ricorso e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell'impugnazione. Deve inoltre sottolinearsi che nel caso di specie l'attestazione di conformità del ricorso e della procura speciale agli originali dei medesimi atti notificati telematicamente agli intimati è stata depositata in formato cartaceo ma risulta priva di sottoscrizione autografa.

Richiamando il testo della norma citata, nonché l'art. 11 della medesima l. n. 53/1994, la Corte ricorda che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della l. n. 53/1994, ex art. 9, commi 1-bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli d.lgs. n. 82/2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato … per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438)».

Non registrandosi nel caso di specie alcuno degli adempimenti sanatori ricordati dalla Corte, il ricorso risulta improcedibile.

(Fonte: diritto e giustizia)

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