Procedimento contenzioso per lo scioglimento dell’unione civile

21 Dicembre 2020

*Valido per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023. Lo scioglimento dell'unione civile si compone di due fasi: la prima, di natura lato sensu “amministrativa” prevede che chi intenda sciogliere l'unione prima debba manifestare la propria volontà in tale senso, mediante apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile. Solo dopo tre mesi è possibile agire per lo scioglimento dell'unione civile, con ricorso al Tribunale competente. Lo scioglimento contenzioso è regolato dalle norme della legge divorzile, giusta l'espresso richiamo dell'art.1 comma 25 l. 76/2016, si chiude con una sentenza, impugnabile secondo i termini ordinari ma con ricorso che viene trattato con le regole del procedimento camerale.

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