L'azione di riduzione
28 Dicembre 2020
L'art. 536 c.c. stabilisce che a favore di determinati soggetti ( c.d. “legittimari”) deve essere riservata una quota di eredità (“legittima” o “riserva”); la “disponibile” è la parte di eredità che non rientra nella legittima e della quale il de cuius può disporre liberamente. I legittimari hanno a disposizione tre azioni per tutelare le proprie ragioni: l'azione di riduzione, l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti.
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