Procedimento congiunto per lo scioglimento dell’unione civile
23 Dicembre 2020
*Valido per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023. Lo scioglimento dell'unione civile si compone di due fasi: la prima, di natura lato sensu “amministrativa”, prevede che chi intenda sciogliere l'unione prima debba manifestare la propria volontà in tale senso, mediante apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile. Solo dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà sarà possibile agire per lo scioglimento dell'unione civile mediante richiesta da rivolgere al Tribunale competente. Lo scioglimento congiunto dell'unione civile, possibile quando i suoi componenti sono d'accordo anche sulle condizioni che lo disciplinano, è regolato dalle norme della legge divorzile, giusta l'espresso richiamo dell'art.1 comma 25 l. 76/16.
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