Sui requisiti di idoneità professionale in un RTI verticale
23 Agosto 2022
Il significato della previsione del bando secondo cui, nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti d'imprese o consorzi, il requisito di idoneità professionale debba essere posseduto “da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio”, deve essere interpretato in applicazione delle norme in materia di contratti, e anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (inter multis, Cons. Stato, V, 24 maggio 2022, n. 4112; 4 agosto 2021, n. 5752; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; 30 dicembre 2019, n. 8195; 14 novembre 2019, n. 7837; 29 luglio 2019, n. 5358; 13 settembre 2018, n. 5360; 7 agosto 2018, n. 4849; 23 febbraio 2015, n. 848; 2 settembre 2013, n. 4364; VI, 24 settembre 2019, n. 6378; III, 18 settembre 2019, n. 6212; 18 giugno 2018, n. 3715).
La lettura testuale e sistematica - che richiede di considerare anche, fra l'altro, l'oggetto composito dell'appalto, cui il requisito si riferisce, e il carattere scorporabile della prestazione secondaria - conduce a interpretare la previsione nel senso che, in caso di Rti verticale, la pertinente iscrizione nel registro presso la Camera di commercio sia richiesta per l'attività partitamente demandata a ciascuno dei componenti del Rti perché non avrebbe senso che, per svolgere attività connotate da un dato e specifico contenuto (e corrispondenti requisiti qualificatori) debba richiedersi un'idoneità professionale inerente ad altre prestazioni (ancorché ricomprese nell'appalto) svolte da altro componente di Rti verticale. |