Requisiti di idoneità professionale e oggetto sociale

Redazione Scientifica
23 Agosto 2022

In tema di requisiti di idoneità professionale, l'oggetto sociale non è da solo sufficiente a dimostrarne il possesso.

L'oggetto sociale non è di per sé solo sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito d'idoneità professionale, considerato che esso “esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -per vero, potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare” (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508; 10 aprile 2018, n. 2176; Cga, 26 marzo 2020, n. 213), e occorra far riferimento piuttosto, a tal fine, alla “attività principale effettivamente svolta”, ciò da un lato vale a escludere il requisito in caso di attività prevalenti del tutto inconferenti o decentrate rispetto a quelle oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, n. 2176 del 2018, cit.), dall'altro è volto ad affermare l'irrilevanza di “ambiti operativi [pur presenti nell'oggetto sociale] ove non effettivamente attivati” (cfr. Cons. Stato, n. 508 del 2021, cit.; Cga, n. 203 del 2020, cit.).

Resta fermo infatti, comunque, il principio generale per cui l'idoneità professionale va accertata in termini di corrispondenza contenutistica, intesa non già “[…] nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento […]”, bensì da “[…] accerta[re] secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto'(Consiglio di Stato, sez. V, 15.11.2019 n. 7846; Cons. St., III, 8 novembre 2017, n. 5170)”, e richiede perciò una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante (Cons. Stato, V, 3 settembre 2021, n. 6212, che pone chiaramente in risalto come sia “rimessa alla competenza della stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell'oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l'oggetto dell'appalto complessivamente considerato”; cfr. anche Id., 20 gennaio 2022, n. 366).

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