Accordi familiari davanti all’Ufficiale di stato civile

15 Ottobre 2020

*Valido per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023. L'art. 12 d.l. 132/14 prevede -per le coppie che non hanno figli comuni minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap- di separarsi, divorziare, sciogliere l'unione civile o modificare precedenti accordi di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione, rivolgendosi direttamente all'Ufficiale di stato civile e senza alcun obbligo di assistenza legale. L'accordo, concluso secondo una determinata procedura a step, produce gli stessi effetti della separazione o del divorzio pronunziati dal Tribunale.

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