Procedimento per divorzio congiunto

15 Ottobre 2020

*Valido per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023. I coniugi, sussistendo i presupposti di legge indicati nell'art. 3 l. 898/70, possono chiedere al Tribunale competente l'emissione della sentenza che pronunzia lo scioglimento (nel caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di matrimonio concordatario) tra di loro contratto, indicando tutte le condizioni che regoleranno i loro rapporti o quelli tra di loro e i figli. Il Tribunale decide in composizione collegiale, secondo il rito camerale; il controllo del Tribunale ha a oggetto la sussistenza dei presupposti di legge per la pronunzia, il giudizio di equità dell'eventuale una tantum e la corrispondenza delle clausole concordate all'interesse dei figli. Nel giudizio interviene il PM che ha il potere autonomo di impugnare la sentenza se lesiva degli interessi patrimoniali dei figli

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