Violazione dell’obbligo conformativo, esaurimento del potere discrezionale della SA e attribuzione del punteggio in via giudiziale

Redazione Scientifica
25 Agosto 2022

Il TAR Lombardia si pronuncia in tema di violazione dell'obbligo conformativo da parte della stazione appaltante già intervenuta in autotutela esaurendo così lo spazio di discrezionalità a sua disposizione.

Non può rimettersi nuovamente l'affare alla stazione appaltante, la quale sia già intervenuta più volte in autotutela, violando in tal modo l'obbligo conformativo, poiché essa ha esaurito lo spazio di discrezionalità a disposizione e non residua un tratto libero di amministrazione, in applicazione non solo del principio del cd. one shot temperato, ma anche dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, nella nuova formulazione risultante dopo le modifiche del decreto‐legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120 (nella specie il collegio ha notato che la vicenda in esame – caratterizzata, da un lato, dall'immutabilità della valutazione negativa dell'offerta della ricorrente sempre col medesimo punteggio complessivo e, dall'altro lato, dall'introduzione di motivazioni sempre nuove e diverse rispetto al punteggio assegnato – costituisce un esempio paradigmatico dell'effetto che il legislatore ha inteso evitare con la novella legislativa; inoltre, il fatto che le numerose commissioni nominate abbiano sempre mantenuto fermo il punteggio complessivo, pur a fronte di eterogenee motivazioni sui criteri in contestazione, costituisce indice della volontà della stazione appaltante di non rivedere il giudizio finale, quindi di prescindere da una rivalutazione effettiva e seria dell'offerta).

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