Non è ripetibile il denaro pagato dal marito per acquistare un immobile intestato alla moglie

25 Agosto 2022

Si ha donazione indiretta nel caso in cui il marito corrisponda alla moglie del denaro per l'acquisto dell'immobile destinato a casa familiare.
Massima

Il denaro fornito dal marito affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile costituisce donazione indiretta. Le dichiarazioni rese dal procuratore costituito possono avere valore confessorio riferibile alla parte.

Il caso

Due coniugi avevano sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento, poi, al momento della stipula del definitivo l'immobile era stato intestato esclusivamente alla moglie. Intervenuta la separazione, il marito aveva agito in giudizio per chiedere la restituzione del denaro e, con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva poi chiesto la revoca della donazione per ingratitudine. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di restituzione, qualificando la fattispecie come donazione indiretta e ritenendo tardiva la domanda di revoca della donazione per ingratitudine. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso affermando che la sussistenza di una donazione indiretta era dimostrata sia dalle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi del marito, sia dalla destinazione dell'immobile a casa familiare.

La questione

È possibile revocare l'atto con il quale un coniuge ha pagato il prezzo di acquisto di un immobile intestato esclusivamente all'altro o ottenere la restituzione del denaro?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha confermato il proprio orientamento in virtù del quale quando, durante il matrimonio, un coniuge provvede al pagamento dell'intero corrispettivo ma il bene viene intestato solo all'altro, si deve ritenere che l'esborso del denaro costituisca una donazione indiretta, atto che non necessita della forma dell'atto pubblico.

La donazione indiretta è un atto tramite il quale si realizzano gli effetti tipici della donazione (l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento di un altro) ma utilizzando un diverso schema contrattuale, purché sia dimostrata la sussistenza dello spirito di liberalità (cfr., tra le più recenti, App. Brescia - sez. I 06 aprile 2022, n. 429), e in sostanza si ravvisa in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.

Il pagamento del prezzo di un immobile da parte di un soggetto e la stipulazione del contratto con altra persona – diversa da quella che ha versato il denaro - integrano la cosiddetta “intestazione di beni sotto nome altrui”, categoria negoziale che viene ricondotta nell'ambito delle donazioni indirette di cui all'art. 809 c.p.c. in quanto si tratta di una particolare forma di donazione, in cui il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del donante e l'acquisto in favore del donatario dimostra l'esistenza dello spirito di liberalità, con il quale si intende arricchire il donatario non del denaro, ma della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile. In tal senso anche Cass. civ. sez. II – 21 maggio 2020, n. 9379: “In caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario”.

Il giudice di legittimità ricorda il proprio pacifico orientamento, ribadendo, in sintesi, che il conferimento del denaro mediante il quale l'altro coniuge acquisti un immobile è da qualificarsi donazione indiretta (oltre alla pronuncia del 2018 richiamata nell'ordinanza - in cui si afferma altresì che sono donazione indiretta anche i conferimenti patrimoniali del donante con i quali si sono finanziati i lavori nell'immobile, poiché hanno la medesima causa della donazione indiretta - si veda anche Cass. civ., sez. II – 30 dicembre 2020, n. 29924: “il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine. Nell'ipotesi di donazione indiretta, valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto di cui all'art. 781 c.c., vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, gli stessi principi e criteri che valgono per la donazione diretta”).

Poiché la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, si rende necessario valutare, nel loro complesso, tutti gli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e del fine effettivamente perseguito dal disponente, (Cass. Civ. sez. II, 20 maggio 2014 n.11035).

Al fine di verificare la sussistenza della effettiva volontà di donare – circostanza che può emergere anche in maniera indiretta - il giudice è dunque chiamato ad un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (ancora Cass. civ. sez. II – 21 maggio 2020, n. 9379)

A tale riguardo, nell'ordinanza in esame si ribadisce che la sussistenza dell'animus donandi può essere dimostrata sia dalla particolare destinazione d'uso del bene oggetto di acquisto (nel caso di specie la circostanza che l'immobile fosse stato utilizzato per le necessità della famiglia), sia da quanto affermato dal donante nei propri scritti difensivi, precisando che sussiste una presunzione di conoscenza di quanto dichiarato dal difensore della parte nei vari scritti difensivi e che, in particolare quando l'atto rechi la sottoscrizione dell'assistito e sia allegata la procura, le dichiarazioni stesse abbiano valore di confessione in ordine alle circostanze dedotte e rappresentate negli atti, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente per finanziare lavori nell'immobile, avendo la medesima causa della donazione indiretta.

Osservazioni

La Suprema corte ha ribadito ancora una volta che la formale intestazione al coniuge di un bene immobile acquistato con denaro dell'altro configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e, pertanto, l'acquisto è revocabile solo in caso di ingratitudine.

La decisone offre anche l'occasione per precisare che la verifica della sussistenza dell'animus donandi può essere fatta ricorrendo anche a presunzioni, e valutando tutte le circostanze della fattispecie, non ultima anche la destinazione dell'immobile.

L'indagine sulla finalità effettivamente perseguita dal soggetto disponente offre lo spunto per ricordare che le dichiarazioni delle parti contenute negli scritti difensivi hanno indubbiamente un valore indiziario e che, quando l'atto è sottoscritto personalmente dalla parte, o vi è allegata la procura in favore del difensore, hanno valore di confessione e, di conseguenza, le circostanze sfavorevoli alla parte che le ha ammesse.

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