Divieto di associazione in RTI nelle procedure negoziate
29 Agosto 2022
La sentenza in commento si sofferma sulla legittimità del divieto, imposto a due (o più) imprese singolarmente invitate alla gara, di associarsi in RTI nella presentazione di un'unica offerta, divieto prescritto nella lettera di invito di una procedura negoziata per l'affidamento di lavori per la riqualificazione di un impianto sportivo.
Secondo il Consiglio di Stato il divieto in questione deve ritenersi ammissibile nelle procedure negoziate ex art. 63, d.lgs. 50/2016, in quanto idoneo ad eliminare la posizione di vantaggio delle imprese invitate, costringendole a partecipare da sole e al meglio delle rispettive possibilità.
Detto divieto, infatti, costituisce un presidio a tutela del principio di concorrenza ed è preordinato all'esigenza di incentivare la presentazione del maggior numero possibile di offerte tra loro indipendenti.
Quindi, il concorrente che violi il disposto di tale divieto deve essere escluso dalla procedura di gara.
Sul punto viene precisato che la limitazione al ricorso al RTI non sempre si adatta al contesto economico, ben potendo determinare anche un esito avverso, ossia ridurre la concorrenza, disincentivando la partecipazione di tutte quelle imprese che da sole non dispongono di requisiti sufficienti, ma potrebbero concorrere alla formazione di un RTI.
Per la correzione di una siffatta concreta restrizione, però, si sarebbe dovuto eventualmente procedere ad una tempestiva impugnazione (mai proposta nella fattispecie considerata dalle imprese invitate) delle clausole concretamente escludenti e impeditive della partecipazione alla procedura.
Oppure, ove tale situazione fosse stata effettivamente ravvisata dalla stazione appaltante, la stessa avrebbe potuto provvedere alla rituale modifica delle regole di gara mediante la cancellazione del divieto di associazione, da compiersi, però, prima dell'apertura delle buste, in ossequio ai principi di par condicio, buona fede e segretezza delle offerte. |