Sui procedimenti di selezione delle organizzazioni o Enti del Terzo Settore, ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56, d.lgs. n. 117/2017
30 Agosto 2022
Il caso. La ricorrente, un'associazione di promozione sociale, impugnava, con tre motivi di ricorso, una serie di atti con i quali il Comune affidava ad un'associazione controinteressata la gestione di un Museo Geopaleontologico e Planetario.
La pronuncia del TAR Lazio. Il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso, respingendo i tre profili di ricorso.
In particolare, per ciò che attiene ai motivi di censura secondo cui la procedura in esame sarebbe priva di adeguati e sufficienti criteri predeterminati o comunque non sarebbe adeguatamente motivata la preferenza accordata alla controinteressata, il Collegio ha sottolineato che la procedura del cui esito si discute si sostanzia nell'affidamento procedimentalizzato di un bene di proprietà dell'Ente, con contestuale servizio di gestione, riservato a favore di organismi del c.d. Terzo Settore (organizzazioni non lucrative).
Il procedimento, pertanto, risulta improntato ai principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (ossia principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza) come anche richiamati e recepiti nell'art. 56 del d.lgs. 117/2017 (“codice del terzo settore”), essendo articolato il relativo criterio selettivo in tre parametri specifici, ciascuno dei quali è stato oggetto di un apprezzamento, sia pure svolto in maniera non numerica, ma in termini discorsivi, ossia mediante espressione di un giudizio di valore, che non risulta incongruo o manifestamente sproporzionato o irragionevole.
Sotto i descritti profili, secondo i giudici, nessuna delle doglianze specificate in ordine all'asserita prevalenza della proposta contrattuale della ricorrente può rivelarsi fondata.
Il Tribunale ha richiamato, inoltre, quanto di recente affermato in giurisprudenza e cioè che “l'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 (“Codice del terzo settore”), in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, delinea un canale di amministrazione condivisa tra soggetti pubblici ed enti del Terzo Settore, al di fuori delle mere logiche del mercato e fondato sui pilastri della co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 26 giugno 2020, n. 131), tale modello “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (TAR. Firenze, sez. III, 4 ottobre 2021, n.1260).
Tali precisazioni, secondo il Collegio, sono rilevanti ai fini di causa perché costituiscono una delle premesse in forza delle quali i procedimenti di selezione delle organizzazioni o enti del Terzo Settore ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. 117/2017, possono avvenire prescindendo, tra i criteri di comparazione delle proposte, dall'elemento prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato nei settori ordinari.
Ciò in quanto operando gli Enti del Terzo Settore nel peculiare contesto di riferimento che è caratterizzato dalla mancanza di lucro, non è sempre possibile affidare la selezione dei contraenti a forme di ribasso o di selezione mediante offerta economicamente più vantaggiosa che si risolverebbero in una compressione della qualità delle prestazioni.
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