Il TAR Lazio si pronuncia sull'affidamento diretto “in ampliamento di un contratto stipulato”

Renzo Filice
30 Agosto 2022

L'affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato”, disposto ai sensi dell'art. 9 ter, comma 5, d.l. n. 78/2015, costituisce estensione di un contratto esistente, e non un contratto nuovo. Tale “ampliamento” può farsi rientrare all'interno della categoria della c.d. clausola di adesione, intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva.

Il caso. La ricorrente impugnava la deliberazione del direttore generale di un'Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto la “formalizzazione del rapporto di distribuzione” tra due società per la fornitura di dispositivi specialistici per Emodinamica, alle stesse condizioni tecniche, economiche e contrattuali.

La delibera impugnata faceva seguito ad una precedente delibera con cui l'ASL aveva indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi specialistici per emodinamica occorrenti alla medesima azienda sanitaria, suddivisa in 96 lotti.

La pronuncia del Tar Lazio. Il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso.

Il punto nodale della questione, secondo i giudici, è se la delibera impugnata debba considerarsi quale estensione della procedura di gara indetta dall'Asl o, se al contrario, debba intendersi quale nuova aggiudicazione con la stipula di un nuovo contratto e, qualora si dovesse ritenere che la delibera estenda l'aggiudicazione già disposta dall'Asl, se il contratto tra le due società interessate copra anche questa fattispecie.

Il Collegio ha ritenuto che con la delibera impugnata si sia sostanzialmente aderito a un contratto già formato.

Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accodo quadro, l'Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato”.

La chiarezza del disposto normativo che parla di estensione di un contratto esistente, porta a ritenere, secondo il Tribunale, che non si tratta di un nuovo contratto.

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che tale “ampliamento” possa farsi rientrare all'interno della categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva (cfr. sent. Cons. Stato n. 442/2016).

Ora, benché in concreto possa accadere che una clausola di adesione sia ascrivibile al paradigma dell'accordo-quadro, in astratto clausola di adesione e accordo-quadro restano fattispecie affini ma distinte.

La clausola di adesione è accessoria a un contratto già produttivo di effetti e come tale essenzialmente già completo; il contratto-quadro non obbliga immediatamente a rendere la prestazione, nemmeno nei confronti dell'Amministrazione capofila che lo ha sottoscritto, ma necessita di un nuovo contratto a valle per essere eseguito (cfr. TAR Brescia, sez. I, 28 marzo 2022, n. 289).

Posti questi principi, secondo i giudici, deve ritenersi che non possono condividersi le tesi per le quali siamo in presenza di una stipula di nuovi contratti sulla base di una precedente aggiudicazione, per cui i contratti, inoltre, restano autonomi e costituiti in tempi diversi.

In realtà il contratto rimane unico ed è quello originario stipulato originariamente tra l'ASL e la ricorrente.

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