La pubblicazione sul Portale vendite pubbliche è condizione vincolante per la divisione endoesecutiva
30 Agosto 2022
Il rinvio operato dall' art. 788 c.p.c. fa sì che nel giudizio di divisione endoesecutivo debbano essere applicate le norme che regolano la vendita forzata, incluso l'obbligo di pubblicazione sul Portale vendite pubbliche, previo versamento del contributo dovuto.
Tale obbligo era stato disatteso nel corso di un giudizio per cui è intervenuta una pronuncia della Cassazione, affermando la necessità del versamento di tale contributo ai fini della correttezza del rito e di un'applicazione sistematica delle norme che regolano la vendita forzata nei procedimenti di divisione endoesecutivi.
Tali sono le previsioni normative alla base dell'interpretazione data dalla Cassazione: a) l'art. 161 quater disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che: “quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115”; b) l'art. 18-bis d.p.r. 115/02, il quale dispone che “Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente”; c) l'art. 631-bis c.p.c., il quale stabilisce che “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 c.p.c.”
Come evidenziato dalla Cassazione il mancato pagamento del contributo determina un'impossibilità di procedere alla pubblicazione sul Portale vendite pubbliche, cui segue l'estinzione del procedimento di divisione endoesecutivo.
La Corte giunge a tale conclusione anche alla luce del già menzionato rinvio agli artt. 570ss c.p.c. operato dall'art. 788 c.p.c., secondo cui: “la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo: si deve convertire in controvalore monetario il bene oggetto di comunione, sicché vi è una esigenza di coerente semplificazione e uniformazione dello strumento giuridico”. Ciò risponde a un'esigenza di “rendere più semplice la vita del cittadino”.
Infine, come sottolineato dalla sentenza in oggetto, la divisione endoesecutiva costituisce una parentesi di cognizione nel corso della procedura esecutiva con una evidente funzione di strumentalità, dimostrata dalla circostanza che il mancato inizio della procedura di divisione comporta l'estinzione dell'intero processo esecutivo per inerzia e che il suo avvio, per contro, comporta la sua sospensione. |