Condizioni e presupposti di ammissibilità dell'impugnazione degli atti di gara da parte dell'operatore economico terzo classificato in graduatoria
01 Settembre 2022
Il caso. All'esito di una gara pubblica, la società terza classificata impugnava la graduatoria finale lamentando, in particolare, la mancata esclusione delle prime due classificate.
Queste ultime si costituivano in giudizio ed eccepivano, tra le altre cose, la mancata sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Secondo le resistenti, infatti, la ricorrente, per il solo fatto di essersi qualificata al terzo posto in graduatoria, non avrebbe superato la c.d. prova di resistenza, ossia la prova che l'eventuale accoglimento del ricorso le avrebbe garantito l'ottenimento del bene della vita ambito (che, nel caso di specie, trattandosi di contratti pubblici, consiste nell'aggiudicazione del contratto).
La soluzione del giudice amministrativo. Il TAR Lazio respingeva la predetta eccezione di inammissibilità così come formulata dalle resistenti.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, in alcuni casi, l'operatore economico che si classifichi terzo in graduatoria non è automaticamente carente dell'interesse ad agire avverso gli atti di gara.
Ciò in quanto, come si legge in sentenza, “l'impugnazione del terzo classificato deve infatti, in linea di principio, ritenersi ammissibile se diretta a contestare l'ammissione alla procedura e/o l'attribuzione dei punteggi ai soggetti che lo precedono nella graduatoria finale, come nel caso di specie, in quanto finalizzata alla caducazione della posizione degli stessi e, quindi, potenzialmente idonea a far conseguire alla parte ricorrente il bene della vita sotteso all'impugnativa giurisdizionale, costituito dall'aggiudicazione della procedura; la stessa risulta pertanto, ad avviso della Sezione, sorretta da un adeguato interesse.” |