Sulla verifica di non congruità dell'offerta da parte del responsabile unico del procedimento

01 Settembre 2022

L'omissione di significative voci di costo e l'ingiustificata sottostima dei costi per il materiale ed il personale rendono inadeguata nel suo complesso l'offerta della società rispetto al fine da raggiungere.

Il caso. In seguito alla verifica di non congruità della propria offerta, la prima classificata ricorreva per l'annullamento dell'esclusione della propria offerta e dell'aggiudicazione nei confronti della seconda classificata.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva invitato la società a presentare le giustificazioni ai fini della verifica della congruità dell'offerta con particolare riferimento all'analisi dei costi dei fattori produttivi, all'incidenza della manodopera e all'indicazione dei costi effettivi dei materiali.

Tuttavia, il responsabile unico del procedimento aveva riscontrato delle significative omissioni nell'indicazione delle spese generali.

Occorre rilevare che la valutazione di congruità dell'offerta è finalizzata ad accertarne la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e riguarda una valutazione globale e omogenea delle singole voci di costo.

Invero, se l'indicazione di alcune voci di costo venga del tutto omessa, la stazione appaltante ha l'onere di verificare che la percentuale di ribasso indicata, nel caso di specie pari al 17% dell'importo posto a base d'asta, sia idonea a garantire l'esatta esecuzione del contratto.

La società ricorrente aveva allegato delle giustificazioni imprecise e generiche sulle omesse indicazioni di tali voci di costo producendo inoltre una documentazione insufficiente.

La decisione. Il Collegio ha rilevato che l'omissione di significative voci di costo come nel caso di specie e l'ingiustificata sottostima dei costi per il materiale ed il personale rendono inadeguata nel suo complesso l'offerta della società ricorrente rispetto al fine da raggiungere.

Nello specifico, in ragione delle carenze riscontrate nell'indicazione delle spese e dell'importo percentuale delle stesse il Comune, secondo il Collegio, ha correttamente disposto l'esclusione dell'offerta economica della società ricorrente affidando dunque l'appalto alla seconda classificata.

Il giudice amministrativo ha chiarito che l'effettività del contraddittorio tra la stazione appaltante e l'offerente si realizza mediante la mera garanzia dell'assenza di preclusioni alla presentazione delle giustificazioni, al fine di assicurare la partecipazione procedimentale con riguardo agli specifici dubbi di inadeguatezza dell'offerta.

In definitiva, in ossequio al principio di immodificabilità sostanziale dell'offerta, non essendo possibile apportare delle modifiche nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, l'ingiustificata decurtazione del costo del personale si risolve in un'ammissibile modificazione di un elemento essenziale dell'offerta in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

In altri termini, in applicazione del principio di economia procedimentale e del principio di non aggravamento del procedimento, che ne rappresenta un corollario, la stazione appaltante non è pertanto onerata di estendere la dialettica procedimentale anche alla consistenza ed alla capienza delle voci di costo che siano state omesse o sottostimate nelle giustificazioni, poiché l'ulteriore richiesta di integrazione di tali voci significherebbe ammettere il concorrente ad aggiustare la propria offerta rispetto a quella originariamente proposta.

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