Sugli effetti dell'attivazione del controllo giudiziario nei confronti di imprese destinatarie di interdittive antimafia
01 Settembre 2022
Il caso. Nell'ambito di una procedura per l'affidamento di lavori di manutenzione di strade e marciapiedi, la prima classificata impugnava l'atto con il quale il Comune ne aveva disposto la sua esclusione in quanto all'esito di plurime verifiche effettuate d'ufficio in relazione ai requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale, dichiarati mediante autocertificazione dalla prima classificata, era emersa la presenza di un atto di interdittiva antimafia.
In ragione di ciò, il Prefetto aveva negato alla stessa l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa proprio per la sussistenza di tale atto.
La prima classificata proponeva ricorso al TAR.
Occorre rilevare che, nel disciplinare di gara tra i requisiti generali era espressamente indicato che gli operatori economici devono possedere pena l'esclusione della gara l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Secondo la ricorrente, l'atto sarebbe illegittimo poiché la comunicazione del Comune sarebbe stata adottata in pendenza di due procedimenti giurisdizionali volti a ottenere l'inefficacia con effetti ex tunc del provvedimento del Prefetto che negava l'iscrizione nella c.d White List.
In particolare, si trattava di una richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, c. 7 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Tuttavia, tale norma attribuisce al provvedimento giurisdizionale la funzione costitutiva dell'effetto sospensivo del provvedimento interdittivo antimafia con la conseguenza che esso non può retroagire ad un momento anteriore nel quale l'impresa era ancora sotto l'influenza della criminalità organizzata.
La decisione. Secondo il Collegio il ricorso è infondato.
Alla data delle verifiche effettuate e alla data in cui l'Amministrazione ha emanato l'atto impugnato, la prima classificata risultava priva dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), richiesta dal bando di gara quale requisito di ammissione alla gara.
Nello specifico, il giudice amministrativo, richiamando una sentenza recente del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2847) ha ribadito che la sopraggiunta ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, D.lgs. n. 159 del 2011 non ha effetti sul provvedimento di esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato e dalla quale sia stata esclusa in ragione del provvedimento interdittivo.
In definitiva, in ragione del principio del tempus regit actum il Collegio ha ritenuto di dover respingere il ricorso poiché l'ammissione al controllo giudiziario non può esplicare nessun effetto su un atto ad essa anteriore. |