La mancanza della firma digitale determina l'irregolarità del ricorso

Redazione scientifica
02 Settembre 2022

La mancanza di firma digitale nel ricorso e il deposito non conforme alle norme sul processo amministrativo telematico costituiscono irregolarità e, come tali, devono essere regolarizzate da parte ricorrente.

Nel corso di un giudizio su un provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, il TAR Lazio ha rilevato che il ricorso introduttivo era stato depositato privo di firma digitale, in difformità dalle regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico stabilite dall'art. 136, commi 2-bis e 2-ter d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, (come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021).

Il TAR Lazio ha evidenziato come “per mantenere intatte le finalità proprie del PAT” e scongiurarne l'elusione nella pratica è necessario che il deposito del ricorso introduttivo, delle memorie, del ricorso incidentale e di qualsiasi altro atto avvengano in conformità alle regole del processo telematico e siano redatti in formato di documento sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti ex art. 24 CAD. La mancata osservanza determina l'irregolarità del ricorso.

Una volta accertata tale irregolarità, deve essere fissato un termine perché parte ricorrente possa regolarizzare il deposito nelle forme di legge, a pena di valutazione di irricevibilità del ricorso.

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