Riesame depositato telematicamente a un indirizzo PEC sbagliato: è inammissibile
05 Settembre 2022
Massima
“La richiesta di riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata nel provvedimento del DGSIA è inammissibile”. Il caso
Il Tribunale della Libertà di Bologna dichiarava inammissibile il riesame depositato telematicamente da un difensore, perché l'atto di impugnazione era stato inviato a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello stabilito dal DGSIA per la trasmissione del medesimo. Veniva così proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge, sostenendosi che il Codice dell'Amministrazione Digitale, letto unitamente alle norme del codice di rito, equiparerebbe la PEC (comunque e dovunque inviata) alla posta raccomandata. La questione
La questione affrontata nella sentenza riguarda la prevalenza o meno delle disposizioni generali codicistiche sulle norme emergenziali varate durante l'epidemia da da Coronavirus e contenute nel d.l. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori). Le soluzioni giuridiche
L'argomento oggetto di giudizio è stato inquadrato dalla Corte con innegabile lucidità: si tratta di decidere se la disciplina generale dell'inammissibilità delle impugnazioni prevale o cede il passo di fronte alle norme emergenziali introdotte con l'arcinoto “Decreto Ristori”, il quale per la prima volta – contrapponendosi ad uno storico filone interpretativo si segno avverso – ha aperto le porte al deposito telematico degli atti di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato facendo leva su un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 24, comma 6-sexies D.L. 137/2020. Esso prevede infatti una nutrita e inedita sequela di cause di inammissibilità specificamente concepite per “assistere” il deposito telematico delle impugnazioni. Tra di esse vi è quella derivante dall'invio dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal DGSIA per quel determinato ufficio giudiziario. Sulla base di questa disposizione normativa, che prevale rispetto alle generali norme evocate dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto che nel caso in esame non vi fosse alcuna violazione di legge. Osservazioni
La sentenza in commento non rappresenta una novità nel nostro irrequieto panorama giurisprudenziale. Essa si inserisce nel solco di un orientamento che adesso può dirsi consolidato, tant'è che risulta espresso in altre due sentenze del 2021 (Sez. III, 29 aprile 2021, n. 26009; Sez. V, 10 maggio 2021, n. 24953). Il criterio generale che ha guidato la Suprema Corte nella sua decisione appare essere quello espresso nel noto brocardo “lex specialis derogat generali”: le norme emergenziali che hanno previsto la possibilità di depositare telematicamente le impugnazioni appartengono a pieno titolo alla categoria delle norme speciali. L'aver finalmente consentito ai difensori il deposito telematico degli atti giudiziari costituisce un passo da gigante nell'evoluzione della disciplina processuale, solitamente restia a compiere significativi cambiamenti di prospettiva. L'aver predisposto un sistema di cause di invalidità altrettanto specifiche, quindi, è perfettamente coerente con il nuovo assetto del sistema normativo. |