Annotazione nel Casellario ANAC per grave inadempimento

Redazione Scientifica
07 Settembre 2022

Il termine per la conclusione del procedimento promosso dall'Autorità ha natura perentoria in ragione della finalità sanzionatoria dell'annotazione nel Casellario ANAC.

L'annotazione disposta da ANAC per “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione (lett. A e B)” presuppone un giudizio di disvalore che si desume dalla lettura dell'annotazione, sicché non può non riconoscersi natura sanzionatoria del relativo provvedimento; infatti, la valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione può certamente essere desunta dall'iscrizione di tali annotazioni, tanto che la giurisprudenza prevalente ritiene che l'annotazione di notizie ritenute ‘utili' deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, e ciò presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità per la quale sono disposte.

L'esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsiasi natura, ed a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all'inerzia dell'autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, oltre che di tutela dei principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.); pertanto, il provvedimento di annotazione dell'ANAC intervenuto all'esito del procedimento che non ha rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione, stabilito dal Regolamento ANAC del 28.6.2018 contenente il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016”, è illegittimo, trattandosi di termine che deve considerarsi perentorio