Informativa antimafia e responsabilità dell'appaltatore

Redazione Scientifica
07 Settembre 2022

L'informativa antimafia pur costituendo una sopravvenienza non prevedibile è collegata a fatti addebitabili all'appaltatore soggetto a fenomeni di infiltrazione mafiosa che è quindi tenuto a rispondere con l'attivazione delle previste penali e fideiussioni.

La giurisprudenza di settore ha evidenziato che, sotto il profilo soggettivo, l'informativa antimafia costituisce una sopravvenienza non prevedibile, collegata ad elementi e fatti sicuramente conosciuti dall'impresa incisa, e comunque costituisce una circostanza oggettivamente addebitabile all'appaltatore soggetto a fenomeni di infiltrazione mafiosa, che, in conseguenza, è quindi tenuto a rispondere del mancato adempimento mediante l'attivazione delle previste penali e fideiussioni.

Le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compresa la sanzione della violazione dell'obbligo di diligenza, comporta necessariamente la responsabilità per i danni incolpevolmente subiti dalla Stazione Appaltante per il "mancato adempimento" del contratto.

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