Redazione Scientifica
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07 Settembre 2022

Nel caso di accesso la valutazione deve essere effettuata in astratto prescindendo da ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale correlata ai documenti da acquisire.

La giurisprudenza, in tema di accesso difensivo, cioè preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ha ritenuto applicabile il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza; non trova dunque applicazione il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio della indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili).

Peraltro in materia di accesso difensivo non è sufficiente che l'istanza contenga un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo pendente oppure ancora instaurando, in quanto l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (cfr. in termini Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).