Rettifica d'ufficio dell'offerta

Redazione Scientifica
07 Settembre 2022

La rettifica d'ufficio dell'offerta può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà per fa fronte a un evidente errore materiale.

La rettifica d'ufficio dell'offerta - costituendo un'operazione assai delicata, in quanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione - è misura che può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica.

Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato da una sorta di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva valutativa dell'operatore economico.

Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta.

Ad integrazione di ciò, aggiungasi che:

-- la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come "carenza di un elemento formale dell'offerta" ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di guisa che ad essa non può sopperirsi con forme di soccorso istruttorio né in sede procedimentale, né in sede processuale, comportando tali irrituali opzioni una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1030 del 2019);

-- le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara, e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1333 del 2019 e n. 1926 del 2017).

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