Rimozione temporale dell'annotazione ANAC in caso di sospensione cautelare del provvedimento
09 Settembre 2022
Il caso. Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di un'annotazione non interdittiva disposta da ANAC, l'operatore economico annotato impugnava, altresì, con ricorso per motivi aggiunti l'annotazione integrativa con la quale si dava atto che dell'accoglimento da parte del TAR Adito della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento dell'ANAC avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione dell'o.e. nel Casellario informatico dell'Autorità.
Secondo la ricorrente la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare avrebbe dovuto comportare la rimozione temporanea dell'annotazione dalla sezione “B” fino alla decisione di merito, in luogo della annotazione integrata dalla specifica indicazione della ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare.
E ciò ai sensi anche dell'art. 39 ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, rubricato “Intervento provvedimenti giurisdizionali”, il quale stabilisce 1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione dalla sezione “B” e la iscrive nella Sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito. 2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l'annotazione nella Sezione “B” del Casellario nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall'o.e.. 3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione 'C' ".
La soluzione. Il TAR Lazio, nel ritenere fondato anche l'atto recante motivi aggiunti, ha affermato che ai sensi del richiamato dell'art. 39 del Regolamento, deriva che l'annotazione dell'Autorità nella sezione “B”, a seguito della sospensione dell'efficacia del provvedimento oggetto di annotazione dopo la pronuncia cautelare, doveva essere rimossa temporaneamente (con iscrizione nella sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito), non dovendo essere oggetto di ulteriore integrazione, come concretamente effettuata dall'ANAC con il provvedimento impugnato, il quale è pertanto illegittimo. |