Mancata stipula del contratto di appalto e responsabilità della P.A.
07 Maggio 2021
Il caso. Le questioni poste all'attenzione del Collegio riguardano i confini della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo con riguardo a controversie inerenti la fase che va dalla aggiudicazione alla stipula del contratto e la natura della responsabilità ascrivibile alla Stazione Appaltante per aver convocato l'aggiudicataria per la stipula del contatto di concessione solo dopo il decorso di molti anni dall'atto di aggiudicazione.
La soluzione. Il Collegio, esaminando preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal dalla Stazione Appaltante resistente osserva che la questione trova risposte non univoche nell'ambito delle giurisdizioni superiori, le quali talvolta hanno ricondotto le vicende afferenti il segmento in esame a meri comportamenti regolati dal canone civilistico della buona fede e talaltra, invece, le hanno considerate come inerenti il procedimento amministrativo di evidenza pubblica (si vedano ad es. in senso opposto Cass. sez. un. n. 10705/2017 e Cass. sez. un. n. 24411/2018). Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, le questioni nate a seguito della aggiudicazione della concessione non abbiano una matrice esclusivamente civilistica ma afferiscano ad un'area ancora connotata da prevalenti poteri pubblicistici come peraltro dimostra il fatto che sulle stesse si sia già ripetutamente pronunciato il Giudice Amministrativo; pertanto la controversia rientrerebbe nell'ambito della giurisdizione esclusiva sull'affidamento dei contratti (cfr. Con. Stato, Sez. V, n. 4394/2018).
Venendo all'accertamento della natura della responsabilità della Stazione Appaltante, il fatto che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia convocato la ricorrente per la stipula del contatto solo dopo il decorso di molti anni dall'atto di aggiudicazione, osserva il Tribunale, varrebbe a qualificare come colposo il comportamento dell'Ente che ha paralizzato per lungo tempo il procedimento di affidamento.
Secondo il giudice di prime cure, tuttavia, l'obbligo di stipula del contratto a seguito di aggiudicazione gara non può considerarsi oggetto di obbligazione civilistica in quanto; a) la aggiudicazione definitiva non vale come atto negoziale di accettazione della offerta; b) la sottoscrizione del contratto rimane sempre soggetta alle valutazioni di interesse pubblico della P.A., la quale, nella fase di cui si discute, conserva sempre la facoltà di revoca della aggiudicazione.
In conclusione. Il risarcimento del danno da interesse positivo non può riconoscersi né in via contrattuale e nemmeno in via aquiliana mancando il requisito della spettanza del bene della vita. |