Sull'annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC delle “notizie utili”

08 Ottobre 2019

La decisione dell'ANAC di disporre l'annotazione nel Casellario Informatico di una “notizia utile” deve essere motivata tanto in ordine al fatto che la stessa è “conferente”, rispetto alle finalità indicate all'art. 213, co. 13, del Codice dei contratti pubblici, quanto alle ragioni che hanno indotto l'Autorità a ritenere di dover dare pubblicità alla notizia in questione.

Il caso. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso proposto da una società, aggiudicataria di una gara per la fornitura di vetri, avverso il provvedimento con il quale l'ANAC nel disporre l'annotazione nel Casellario Informatico - della notizia relativa alla revoca della aggiudicazione subita in conseguenza dell'accertamento, ad opera della stazione appaltante, dell'inottemperanza agli obblighi imposti dalla l. 689/1999 in materia di “disabili e categorie protette” - ha, per l'effetto, irrogato nei suoi confronti, in applicazione dell'art. 213, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00. La ricorrente ha contestato il provvedimento sotto vari profili tra i quali rileva, in questa sede, la carenza di motivazione riguardo la “utilità” della notizia oggetto dell'annotazione.

La ratio e la finalità dell'inserimento nel Casellario Informatico delle “notizie utili”. Il TAR sottolinea preliminarmente che la sezione investita del giudizio ha già avuto modo di precisare che l'annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC di notizie “utili”, di cui all'art. 213, co. 13, del Codice, deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa”, il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; Id., 11 giugno 2019, n. 7595).

Parimenti è già stato sottolineato che “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell'impresa”, anche laddove non prevedano l'automatica esclusione o la conseguente interdizioni dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (TAR, Lazio, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla “affidabilità” dell'operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.

Ciò premesso, il TAR evidenzia che la “mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate come utili e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad un'affermazione di conferenza della notizia” (TAR Lazio, sez. I, 11 giugno 2019, n. 7595). Ne consegue che è necessaria l'esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, pur come rappresentati dalla stazione appaltante, “connessi alle finalità specifiche indicate all'art. 213, comma 10, del Codice”, nonché, all'occorrenza, anche “delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l'operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili”.

Il Collegio ha inoltre modo di ricordare che sempre la giurisprudenza ha precisato che “l'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, co. 10, del D.Lvo. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l'utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore”. Il TAR conclude affermando che “nel momento in cui l'ANAC decide di disporre l'annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine alla intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull'utilità dell'annotazione”.

Conclusioni. La notizia che, nel caso di specie, ha dato luogo all'annotazione nel Casellario Informatico, consistente nella revoca dell'aggiudicazione determinata dalla carenza di uno dei requisiti indicati all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, appare ad avviso del TAR “effettivamente conferente rispetto alle finalità indicate dall'art. 213, co. 10”. Tuttavia, l'ANAC ha omesso di esplicitare le ragioni che nel caso di specie l'hanno indotta a dare “pubblicità” all'accadimento, in particolare “con riferimento alla possibilità/probabilità che la ricorrente incorra, partecipando in futuro a gare per l'affidamento di contratti pubblici, nella medesima violazione di legge, e correlativa perdita del requisito di cui all'art. 17 della l. n. 68/1999. Pertanto, conclude il TAR, non ravvisandosi, nell'atto impugnato, alcuna motivazione sul punto, esso va, in parte qua, annullato.