In presenza di DURC irregolare è precluso alla SA qualsivoglia apprezzamento sulla gravità in concreto e sulla definitività dell'inadempimento contributivo
11 Luglio 2019
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione da parte di un RTI partecipante ad una procedura di gara. L'esclusione era stata disposta in quanto, a seguito delle verifiche compiute dalla Stazione appaltante prima di procedere all'aggiudicazione, il DURC della società mandante era risultato irregolare. Il ricorrente RTI impugnava il provvedimento di esclusione lamentando, inter alia, che dall'esame del DURC della suddetta società si sarebbe potuto evincere che, al momento della partecipazione alla gara, essa era in regola gli adempimenti contributivi e, comunque, eventuali violazioni non sarebbero definitivamente accertate, né sarebbe stata concessa la possibilità di regolarizzazione. Inoltre, a detta del ricorrente, il controllo di regolarità si sarebbe dovuto svolgere non sulla società risultata irregolare, bensì su quella subentrata ad essa in corso di procedimento concorsuale, intervenuto nelle more della procedura di gara. In corso di giudizio emergeva anche che la Stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione del RTI, avrebbe svolto anche un approfondimento istruttorio, chiedendo agli istituti previdenziali competenti se alla data di scadenza della presentazione delle domande di gara il DURC della mandante fosse o meno regolare.
La soluzione del Collegio. Il TAR ha affermato che la Stazione appaltante, dopo aver svolto i corretti approfondimenti istruttori, sarebbe stata vincolata a disporre l'esclusione del RTI ricorrente “restando precluso qualsivoglia apprezzamento sulla gravità in concreto e sulla definitività dell'inadempimento contributivo in presenza di DURC irregolare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116; 12 luglio 2017, n. 3438, id., VI, 27 dicembre 2016, n. 5464; id., III, 26 aprile 2017, n. 1927). In tal senso, il Collegio ha specificato che, in merito alla gravità e alla definitività delle irregolarità contributive oggettivamente esistenti, non vi alcun margine di valutazione da parte della Stazione appaltante, dal momento che si tratta di profili predefiniti per legge e che vengono certificati dagli istituti previdenziali, mediante rilascio o meno del documento unico di regolarità contributiva, come emerge dall'attuale art. 80, comma 4, del c.c.p., ma come già in precedenza ed univocamente ritenuto dalla giurisprudenza formatasi in riferimento all'art. 38, co. 1, lett.i), del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, nonché Cons. Stato, VI, 15 settembre 2017, n. 4349 e, di recente, id., V, 5 giugno 2018 n. 3385, nel senso che le certificazioni degli istituti di previdenza si “impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”). Il TAR ha sottolineato, inoltre, che la regolarità contributiva non solo deve sussistere al momento della presentazione delle offerte ma deve anche permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5) ragion per cui a nulla sarebbe rilevato, nella fattispecie, il subentro di altra società in corso di procedimento concorsuale, alla società che ha presentato l'offerta senza essere in regola con i contributi di legge.
In conclusione, il TAR ha rigettato il ricorso. |