L'inidonea dichiarazione sul requisito del fatturato specifico non costituisce una irregolarità essenziale.
07 Agosto 2018
L'assenza di una formale definizione della nozione di irregolarità essenziale nell'ambito dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), vigente alla data di svolgimento della gara de qua, impedisce di considerare l'errore commesso dalla concorrente (inidonea dichiarazione sul requisito di fatturato specifico) alla stregua di una irregolarità essenziale, sanzionabile con l'irrogazione di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, cit. L'intervenuta richiesta di regolarizzazione da parte della Stazione Appaltante deve, quindi, essere ricondotta al regime ordinario di cui all'art. 51 della direttiva UE n. 18/2004, dell'art. 6 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006. |