Sull'interpretazione dell'art. 87 del Codice dei contratti pubblici del 2016.

Redazione Scientifica
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01 Ottobre 2018

L'art. 87, n. 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fa sì che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara possano essere provati utilizzando tre diversi strumenti...

L'art. 87, n. 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fa sì che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara possano essere provati utilizzando tre diversi strumenti: a) certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati; b) certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; c) altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Si tratta di strumenti utili allo stesso modo per raggiungere il risultato di poter dimostrare di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2103, n. 5375).

Trattasi di norma tesa ad ampliare le possibilità di partecipazione degli operatori economici ai pubblici incanti, in condizione di parità e di non discriminazione, nonché a garantire la ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti di partecipazione. In effetti, tale disposizione costituisce principio di carattere generale, ammettendo la produzione in gara di certificati equivalenti, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, nonché di “altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità” (T.A.R. Lazio, Latina, 12 febbraio 2016, n. 87). In altri termini, ciò che rileva non è la certificazione in sé, ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla.

Alla luce di tale principio e di quello di tassatività delle cause di esclusione, deve essere considerata prevalente l'interpretazione non formalistica della lex specialis,nel senso che l'impresa partecipante deve poter provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471).

La produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare ex se l'esclusione da una procedura di gara, ma impone all'amministrazione una valutazione in ordine al concreto possesso dei requisiti in capo al concorrente; valutazione che ben può avvenire anche attraverso l'esame della detta certificazione, giacché ciò che il legislatore ha inteso scongiurare è la possibilità che imprese prive dei necessari requisiti possano partecipare alla procedura di gara» (Cons. St., sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4238).