Il termine per impugnare l'esclusione può iniziare a decorrere prima della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 29 c.c.p.

Claudio Fanasca
17 Ottobre 2018

La disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2-bis, c.p.a. e 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, anche nel testo novellato dal correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, non può derogare al generale principio di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., della decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento lesivo dalla sua conoscenza completa ed effettiva, in ipotesi derivante anche dalla mera partecipazione del delegato dell'impresa alla seduta pubblica nel corso della quale è disposta la relativa esclusione.

Il caso. Un'impresa ha impugnato il provvedimento di esclusione da una procedura di gara per l'affidamento di una fornitura, notificando il relativo ricorso entro il termine di trenta giorni decorrente non dalla seduta pubblica nel corso della quale ha avuto conoscenza dell'esclusione e dei relativi motivi, bensì dalla pubblicazione sul sito della stazione appaltante del provvedimento di cui all'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016.

La questione. La questione sottoposta all'esame del TAR attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare l'esclusione da una gara, nell'ipotesi in cui l'impresa venga a conoscenza tanto della esclusione quanto delle relative ragioni in un momento precedente alla pubblicazione del provvedimento di cui al citato art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016.

La soluzione. Il rito super accelerato di cui all'art. 120, comma 2-bis,c.p.a. non comporta l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2,c.p.a. secondo cui il termine per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi decorre in ogni caso dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi, purché siano immediatamente percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4180 e 13 dicembre 2017, n. 5870; Id., Sez. III, 17 settembre 2018, n. 5434). In particolare, il termine per ricorrere decorre, in ogni caso, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, allorché l'interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.

Nell'ipotesi di esclusione da una gara pubblica, quindi, la piena conoscenza della stessa, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso; ciò che risulta essere avvenuto nel caso di specie, dal momento che sin dalla seduta di gara pubblica nel corso della quale sono state disposte le esclusioni l'impresa ha avuto una immediata e piena cognizione delle ragioni poste a sostegno della stessa.

In tale contesto, pur riconoscendosi la ratio garantista del combinato disposto degli artt. 120, comma 2-bis, c.p.a. e 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, anche nel testo novellato dal correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, nel senso di affermare l'impugnabilità del provvedimento sin dal momento in cui si può avere piena conoscenza dei relativi vizi, non può ragionevolmente escludersi l'applicazione del tradizionale orientamento che onera l'impresa concorrente dell'immediata impugnazione del verbale di esclusione se reso nel corso di una seduta pubblica ove era presente il delegato di detta impresa e nel corso della quale sono state rese note sin da subito le ragioni della esclusione, come appunto accaduto nella vicenda in esame. Una diversa valutazione finirebbe, infatti, per consentire alla impresa ricorrente una ingiustificata remissione in termini rispetto al termine decadenziale per impugnare, a fronte di un comportamento indubbiamente negligente della stessa ditta e quindi non meritevole di tutela sul piano giuridico.

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