Raggruppamenti misti: ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente

Redazione Scientifica
16 Ottobre 2018

In difetto di una disposizione speciale derogatoria e posto che l'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non opera distinzione tra raggruppamenti orizzontali relativi alla categoria prevalente e...

In difetto di una disposizione speciale derogatoria e posto che l'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non opera distinzione tra raggruppamenti orizzontali relativi alla categoria prevalente e raggruppamenti orizzontali relativi alle categorie scorporabili, nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che la verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura minima del 40% (stabilita dall'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti orizzontali negli appalti di lavori), con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione la stessa è partecipe unitamente a una o più mandanti, deve essere effettuata in capo all'impresa capogruppo del sub-raggruppamento.

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