L'omessa dichiarazione di un'iscrizione a proprio carico nel casellario informatico è una falsa dichiarazione sanzionabile con l'esclusione

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2018

Il non avere dichiarato un'iscrizione a proprio carico nel casellario informatico dell'ANAC legittimamente può essere ricondotta dalla stazione appaltante sia all'ipotesi in cui...

Il non avere dichiarato un'iscrizione a proprio carico nel casellario informatico dell'ANAC legittimamente può essere ricondotta dalla stazione appaltante sia all'ipotesi in cui «nella procedura di gara in corso» sono state rese «dichiarazioni non veritiere», sia in quella dell'operatore «iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara», rispettivamente previste dalle lett. f-bis e f-ter del medesimo art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016.

Ciò anche nel caso in cui l'annotazione preveda «la non escludibilità della società dalle gare pubbliche», in quanto nondimeno la condotta ritenuta in concreto sanzionabile con l'esclusione dalla gara è da ravvisare nella falsa attestazione di non trovarsi in tale situazione.

Esendo risultata un'iscrizione al casellario (nella specie per la contemporanea partecipazione in due diversi raggruppamenti temporanei di imprese in una precedente procedura di affidamento), la dichiarazione che non attesta tale situazione è contraria al vero e come tale integrante di per sé l'ipotesi prevista dal più volte richiamato art. 80, comma 5, lett. f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016.

Rispetto a ciò è irrilevante ogni valutazione di incidenza sulla fiducia che l'amministrazione deve nutrire nei confronti dell'operatore economico privato, tipica invece della diversa causa ostativa di cui alla lett. c) del medesimo art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici. La causa invece ritenuta dalla stazione appaltante consiste in un falso dichiarativo che si colloca in una fase antecedente l'attività valutativa in questione e che nondimeno il legislatore, sulla base di una valutazione svolta in astratto, ha elevato a motivo esclusione dalle procedure di affidamento senza margine di apprezzamento in capo all'amministrazione ulteriore rispetto al riscontro del falso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.