Apertura e natura non tassativa del “catalogo” recato dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016

Redazione Scientifica
09 Ottobre 2020

Alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 19 giugno 2019, in causa C – 41/18, la stazione appaltante deve compiere una approfondita analisi...

Alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 19 giugno 2019, in causa C – 41/18, la stazione appaltante deve compiere una approfondita analisi degli elementi in suo possesso che riguardino la posizione degli operatori, al fine di decidere se un dato fatto costituisca o meno grave illecito professionale. Inoltre, le medesime statuizioni forniscono supporto anche alla giurisprudenza nazionale secondo cui la disposizione in esame, là dove individua alcune condotte da qualificarsi ex lege come “gravi illeciti professionali” (attualmente spostate nelle lettere c –bis e c – ter), reca una elencazione puramente esemplificativa e riconosce alla stazione appaltante di poter desumere la sussistenza di “gravi illeciti professionali” da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui venga accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se reputata idonea a metterne in dubbio l'integrità o l'affidabilità (ex multis, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231).

Nel catalogo degli illeciti professionali possono rientrare non solo gli addebiti che hanno comportato l'applicazione di penali, ovvero quelli che abbiano dato origine ad una conclusione transattiva del contenzioso avviato dalle parti (Cons. Stato, sez.III, sentenza n. 3628 del 13 giugno 2018), ma anche l'avere reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell'ANAC, pur se tale circostanza, in una gara successiva, non rileva ex se, come causa di esclusione automatica, ma richiede una specifica motivazione sull'incidenza del comportamento del concorrente ai fini della permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità nella gara in questione.

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