Esclusione automatica dalla gara per mancata indicazione degli oneri sicurezza
22 Luglio 2019
Il caso. Un operatore economico impugnava l'aggiudicazione di una procedura negoziata deducendo l'illegittimità dell'offerta economica della prima classificata perché carente delle indicazioni relative ai costi della manodopera e pertanto non suscettibile di essere sanata tramite soccorso istruttorio, come invece ritenuto dalla stazione appaltante. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; avverso la decisione in parola veniva interposto appello.
La questione. La sentenza del Tar ha preso posizione sulla questione relativa alle conseguenze della mancata indicazione in offerta dei costi di manodopera nel senso che ciò deve determinare in via automatica l'esclusione del concorrente dalla gara. Il giudice di appello nel confermare l'orientamento di primo grado, ha rilevato che il quadro normativo nazionale, come interpretato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, deve essere inteso nel senso di comportare l'esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all'obbligo legale di separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza possibilità di invocare il beneficio del soccorso istruttorio. È stato inoltre escluso che la pendenza di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avente ad oggetto l'ammissibilità o meno del soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione dei costi di manodopera in offerta, giustifichi una sospensione del giudizio o una ulteriore rimessione alla Corte di giustizia. |