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L'invio delle conclusioni scritte via PEC costituisce attiva partecipazione all'udienza

12 Settembre 2022

La Cassazione si è pronunciata su una fattispecie elativa al periodo emergenziale, chiarendo quali sono le conseguenze per la mancata trattazione delle conclusioni scritte, inviate tramite PEC.

Con la recente pronuncia n. 31770 del 13 maggio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi di una fattispecie peculiare relativa al così detto “periodo emergenziale COVID-19”.

La normativa che l'esecutivo ha emanato in detto periodo di emergenza, confermata poi dal Parlamento, ha riguardato non solo la trasmissione di atti e documenti alle segreterie e cancellerie degli uffici giudiziari, ma anche lo svolgimento delle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

In particolare, per quanto attinente al caso di specie, gli artt. 23 e ss. del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, hanno espressamente previsto la possibilità di svolgimento delle udienze da remoto con strumenti telematici, nonché l'invio di conclusioni scritte sia da parte del Pubblico Ministero che delle altre parti del procedimento.

Nel caso che ci occupa, pur avendo il difensore dell'imputato correttamente e tempestivamente inviato le proprie conclusioni tramite PEC, la Corte di Appello di Messina aveva omesso la valutazione del contenuto delle conclusioni de quibus, con successiva conseguente condanna del proprio assistito.

Detto provvedimento è stato poi, da parte del difensore dell'imputato, impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, portando come eccezione primaria la violazione dell'art. 178, comma 1, c.p.p., per mancata valutazione, da parte della Corte d'Appello di Messina, delle conclusioni scritte tempestivamente depositate.

Sul punto la Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la mancata valutazione delle conclusioni scritte tempestivamente depositate via PEC, integri “un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo”.

Tale pronuncia, che si ritiene assolutamente condivisibile nonché lineare e conforme rispetto alla normativa di riferimento, detta fra l'altro un importante principio di diritto, secondo cui la trasmissione delle note scritte all'Ufficio Giudiziario competente, sia da assimilarsi in tutto e per tutto ad una vera e propria partecipazione della parte all'udienza.

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