Unione civile: sì all’adozione della figlia da parte dalla madre non biologica
13 Settembre 2022
Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna accoglie l'istanza di adozione da parte del coniuge unito civilmente alla madre biologica della figlia ottenuta con procreazione eterologa da donatore. La coppia in questione, unita civilmente, ricorreva alla procreazione eterologa nell'anno 2018 con esito favorevole. Ferma la positiva relazione dei servizi sociali circa l'identificazione di entrambe le donne come madri da parte della minore e il pieno consenso della madre biologica, l'unita civilmente alla stessa ha manifestato volontà di procedersi all'adozione dando ufficialità a un legame madre-figlia già instauratasi da tempo, con richiesta di anteporre altresì il proprio cognome a quello del minore adottando. L'opportunità di procedersi ai sensi dell'art. 44, lett. d), l. 184/1983 nei casi di impossibilità di diritto ad un affidamento preadottivo anche per minori non in stato di abbandono, ma relativamente ai quali sussiste un interesse al riconoscimento di un rapporto genitoriale esistente solo di fatto, era già stata avallata dalla Cass. civ., sez. 1, 26 maggio 2016, n. 12962, così come dalla Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, che ha posto in primo piano l'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Il Tribunale precisa, a tal proposito, che la relazione omoaffettiva tra due persone che condividono un unico progetto di vita e aspirazioni per il futuro costituisce a tutti gli effetti una famiglia. Con riferimento al cognome, il cui diritto ha rilevanza costituzionale, l'aggiunta di quello dell'adottante a quello dell'adottando non è stata ritenuta preclusa dall'art. 299 c.c. in relazione al diritto della minore a un nome che la identifichi con la propria famiglia. Il Tribunale accoglie dunque le richieste della coppia.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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