Sui requisiti di esecuzione dell'appalto

14 Settembre 2022

La regolazione dei requisiti di esecuzione di un appalto va rinvenuta nella lex specialis, la quale può alternativamente richiedere tali requisiti come elementi essenziali dell'offerta, per l'attribuzione di un punteggio premiale, ovvero come condizione per la stipulazione del contratto.

Il caso. INPS indiceva un appalto per l'affidamento dei “servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale, delle Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano”, prescrivendo che i concorrenti dovessero garantire, a pena d'esclusione, una copertura geografica diretta pari al 100% della popolazione residente nei Lotti interessati.

Un operatore economico, ritenendo che le anzidette precisazioni della lex specialis determinassero la sostanziale esclusione dalla gara di tutti gli operatori economici ad eccezione di Poste Italiane S.p.A. - unico soggetto dotato di una struttura capillare e capace di soddisfare il requisito previsto dalla lettera di invito -, adiva il Tar Lazio lamentando l'illegittimità di una tale previsione, qualificata dalla stessa ricorrente come un requisito di partecipazione alla gara.

Sulla distinzione tra i requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione dell'appalto. Innanzitutto, il Giudice amministrativo ritiene di esaminare la presente questione partendo dall'analisi della natura della clausola della lex di gara, nella parte in cui ha stabilito che l'operatore economico dovesse garantire la copertura del 100% dei CAP del lotto assegnato.

A tal riguardo, nel ricordare le differenze tra i requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione (i primi – necessari per accedere alla procedura di gara – attengono prettamente all'operatore economico, i secondi – che caratterizzano la fase esecutiva del servizio – attengono prettamente all'oggetto dell'appalto), ritiene che l'anzidetta previsione debba essere intesa quale requisito di esecuzione dell'appalto e non invece di partecipazione.

Regolazione dei requisiti di esecuzione e lex specialis. Dopo aver chiarito la natura dell'anzidetta clausola, il Tar Lazio specifica che la regolazione dei requisiti di esecuzione vada rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta rispettivamente l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; diversamente, se la lex specialis richiede tali requisiti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Tornando al caso di specie, ad avviso dell'adito Tar, il requisito di esecuzione previsto dalla lex di gara rappresenta il risultato di un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto: la tutela della concorrenza e l'apertura del mercato, da un lato, e l'interesse pubblico ad un servizio postale soddisfacente e capillare, dall'altro.

Sula scorta di tali considerazioni, l'adito Tar ha respinto il ricorso proposto dall'operatore economico ricorrente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.