Sulla legittimità della puntuale applicazione della legge di gara e sulla configurabilità del soccorso istruttorio e/o procedimentale

Giusj Simone
16 Settembre 2022

È legittima la valutazione dell'offerta tecnica effettuata dalla Commissione di gara in applicazione della chiara legge di gara e le cui ragioni giustificative siano riportate a verbale.Le carenze documentali che investono elementi inerenti al contenuto necessario dell'offerta tecnica, come espressamente individuati dalla legge di gara quali criteri di valutazione dell'offerta stessa, non sono configurabili quali presupposti di ammissibilità sia del “soccorso istruttorio”, individuati dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, sia del “soccorso procedimentale”, individuati in sede giurisprudenziale.

Il caso. Viene in rilievo, nel caso di specie, la controversa legittimità dell'aggiudicazione della procedura negoziata aperta MePA indetta dalla Stazione Appaltante per l'affidamento – in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori ed eventuali 24 mesi, per aver la Commissione di gara assegnato – a dire di parte ricorrente (seconda in graduatoria) – un punteggio errato all'offerta tecnica dalla medesima presentata, in particolare ad alcune categorie di titoli afferenti all'esperienza professionale maturata nel settore in rilievo tra quelle individuate dal Disciplinare di gara.

Al riguardo sussisterebbero “il difetto assoluto di motivazione” per “mancata indicazione delle ragioni a fondamento dell'attribuzione di un punteggio pari a 0 a fronte di titoli dichiarati nel curriculum presentato dal ricorrente” medesimo, nonché – ove “l'eventuale ragione giustificativa fosse ricondotta alla mancata allegazione materiale dei contratti (dichiarati) ad opera del ricorrente stesso” – “la mancata attivazione del “soccorso istruttorio” (o più propriamente, del “soccorso procedimentale”), attenendo a un mero elemento formale insuscettibile di incidere sul contenuto dell'offerta tecnica, vista altresì la peculiarità della procedura di gara (in cui gli elementi dell'offerta tecnica non costituiscono caratteristiche dell'oggetto della prestazione offerta – come avviene in altre tipologie di appalti – ma requisiti di esperienza del concorrente)”.

Da qui la richiesta di annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, nonché di dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato ovvero di subentro nel medesimo; in via subordinata, la richiesta di risarcimento del danno.

La sentenza. Sulle censure attinenti la pretesa violazione della disciplina di gara per erroneità dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica di parte ricorrente (…), l'adito TAR ne rileva l'infondatezza. È, invero, chiaro il Disciplinare di gara nella individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, delle modalità di presentazione dell'offerta e di sottoscrizione dei documenti di gara, nonché del contenuto della “busta tecnica”.

Del tutto coerentemente alla legge di gara, pertanto, la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ovvero ha attribuito un punteggio basso agli elementi dell'offerta tecnica de quibus non risultando affatto ovvero risultando solo parzialmente conformi ai criteri di valutazione previsti; e di tanto veniva data esaustiva motivazione nei verbali di gara.

(…) e per aver erroneamente ritenuto non valutabili le pubblicazioni citate nel curriculum poiché quest'ultimo non sarebbe stato reso in forma di dichiarazione di autocertificazione (…), il TAR rileva l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente secondo cui il curriculum prodotto in PDF con firma digitale in formato P7M avrebbe lo stesso valore della dichiarazione di autocertificazione stabilito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R.

A ben vedere, il curriculum presentato in sede di offerta da parte ricorrente non reca effettivamente la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, espressamente richiesta dal Disciplinare di gara. Al riguardo, non è condivisibile l'argomentazione prospettata da parte ricorrente secondo cui l'apposizione nel curriculum presentato della firma digitale integrerebbe, in virtù del disposto di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R., investendo la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del documento soltanto il profilo inerente alla provenienza soggettiva del documento medesimo e la riferibilità al sottoscrittore delle eventuali dichiarazioni ivi contenute.

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “la dichiarazione sostitutiva e l'allegazione del documento di identità del dichiarante [ovvero la sottoscrizione in forma digitale ovvero in presenza dell'addetto] costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare.

La prima serve a fornire all'amministrazione l'informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all'identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all'imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva”, potendo per l'effetto “… l'accertamento dell'identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, n. 3459/2014).

(…) nonché sulla censura attinente l'omessa attivazione del soccorso istruttorio ovvero del soccorso procedimentale, il TAR rileva l'inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio al caso di specie, difettandone i presupposti di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2021, n. 804).

Le contestate carenze documentali, infatti, investono elementi inerenti al contenuto necessario dell'offerta tecnica, in quanto riguardano aspetti – afferenti alla specifica qualificazione professionale dell'operatore – coincidenti con quelli espressamente individuati dal Disciplinare di gara quali criteri di valutazione dell'offerta stessa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Nè può invocarsi nel caso di specie l'istituto del “soccorso procedimentale”, difettando relativamente alla fattispecie in esame le condizioni all'uopo individuate in sede giurisprudenziale. Le carenze documentali in rilievo, infatti, non possono configurarsi alla stregua di meri chiarimenti da parte del concorrente finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, mostrando piuttosto l'attitudine ad integrare – in senso modificativo – l'offerta presentata in sede di gara (sul punto, cfr. Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225 e Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).

In conclusione, il ricorso viene respinto.

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