In ricordo di Giuseppe Tesauro

Valeria Piccone
Valeria Piccone
19 Settembre 2022

Il senno di poi e più decenni di dialettica, vivace ma senza fucili, fanno ancor più apprezzare il coraggio e la saggia lungimiranza del giudice comunitario nell'esaltare al giusto le potenzialità dei trattati. Ma, soprattutto, hanno rivelato il contributo insostituibile della cooperazione tra giudice comunitario e giudici nazionali ed in particolare l'apporto dei “piccoli” giudici al consolidamento del sistema ed alla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli. Avremmo un diritto dell'Unione molto diverso se non avessimo avuto il Pretore e persino il Conciliatore italiani o la Tariefcommissie olandese. Anche l'Europa sarebbe stata diversa. Peggiore”.

Il giorno in cui con grande commozione ho ricevuto, onorata, l'invito ad evocare, con brevi tratti, il ricordo della figura di Giuseppe Tesauro nella veste di giudice costituzionale, mi è immediatamente echeggiato un periodo che compare nella sua premessa alla prima edizione del Diritto dell'Unione europea, che suona così: “Il senno di poi e più decenni di dialettica, vivace ma senza fucili, fanno ancor più apprezzare il coraggio e la saggia lungimiranza del giudice comunitario nell'esaltare al giusto le potenzialità dei trattati. Ma, soprattutto, hanno rivelato il contributo insostituibile della cooperazione tra giudice comunitario e giudici nazionali ed in particolare l'apporto dei “piccoli” giudici al consolidamento del sistema ed alla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli. Avremmo un diritto dell'Unione molto diverso se non avessimo avuto il Pretore e persino il Conciliatore italiani o la Tariefcommissie olandese. Anche l'Europa sarebbe stata diversa. Peggiore”.

Ero un piccolo giudice, Pretore a Benevento, quando ho avuto il privilegio di entrare in contatto con il genio e l'umanità senza pari del prof. Tesauro.

E quello che emerge dal breve passo che ho riportato era Giuseppe Tesauro.

Egli aveva ricevuto in dono la straordinaria capacità di condensare in una frase semplice, accessibile a tutti, un universo giuridico ed il destino di un popolo.

Diversi anni erano ormai trascorsi da quando aveva sempre più valorizzato, per mutuare questa volta il titolo di un suo noto contributo, “Il dialogo fra giudice comunitario e giudice italiano come insostituibile fattore di crescita del sistema giuridico comunitario”nel momento in cui approdò alla Corte costituzionale.

In quel ruolo, come noto, si deve per molti aspetti a lui la sempre più incisiva apertura della Corte costituzionale - di cui oggi abbiamo una significativa testimonianza nelle più recenti pronunzie, fra le tante, la n. 67 del 2022 - al sistema integrato, anche mediante quello che la Corte di giustizia definisce la chiave di volta dell'ordinamento giuridico dell'Unione: il rinvio pregiudiziale.

Oggi, in un significativo mutamento di prospettiva, osserviamo il Giudice delle leggi (il richiamo è alla sentenza 182 del 2020) affermare che non si può “non privilegiare il dialogo con la Corte di giustizia, in quanto depositaria del rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione dei Trattati”.

Come efficacemente rilevato dal Prof. Tizzano con riguardo al contributo di Giudici e Avvocati generali italiani nello “shaping”, nel modellare il diritto dell'Unione, descritto da Robert Schutze come a continuous moving from Luxembourg to Rome, il diritto europeo esige il primato perché è il sistema dell'Unione ad esigerlo, in considerazione della sua autonomia: questa è la logica sottostante all'art. 267 TFUE.

Già molto prima di approdare alla Corte, Giuseppe Tesauro aveva sottolineato la valenza costituzionale del rapporto tra diritto interno e norme esterne, soprattutto in quanto è nella Costituzione che, normalmente, con formule diverse e di portata più o meno ampia, si trova il riferimento all' osservanza del diritto internazionale, che rende espresso un vincolo dello Stato come soggetto della Comunità Internazionale e che costituisce pertanto il fondamento interno per l'applicazione delle norme internazionali. Ma, osservava il prof. Tesauro, la valenza costituzionale, c'è anche sotto altro profilo, in quanto non può escludersi la necessità di un confronto tra la norma internazionale in ipotesi applicabile ed i principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato.

Tesauro era solito ricordare come rispetto al rapporto con il diritto comunitario, la scelta interpretativa sull'art. 10 non abbia tardato a manifestare criticità rilevanti, in quanto l'incidenza delle norme comunitarie· sulla posizione giuridica dei singoli è stata da subito molto maggiore e diretta rispetto a quella delle norme internazionali.

Peraltro, ha giovato alla soluzione almeno pratica delle questioni il dialogo a distanza tra la Corte Costituzionale e la Corte di giustizia.

Il primo passaggio di questo dialogo fu, com'è noto, di radicale contrasto, come emerse con Costa/ENEL del 1964 e l'anno seguente con Acciaierie San Michele, ed è altresì noto che con le sentenze Frontini del 1973 ed Industrie Chimiche del 1975, si individuò il « sicuro fondamento» della ripartizione di competenze nell'art. 11 della Costituzione, dunque nelle « limitazioni di sovranità» consentite in relazione all'appartenenza ad organizzazioni internazionali che perseguano obiettivi di pace.

La soluzione del controllo centralizzato in capo alla Corte costituzionale, tornata di attualità con il noto obiter dictum, poi ampiamente rimeditato, della sentenza n. 269 del 2017, secondo la Corte di giustizia, non riusciva a soddisfare l'esigenza di applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario nell'intera area comunitaria a tutela dei diritti dei singoli, e dunque dell'effettività della tutela stessa e del sistema, come fu con vigore rilevato nel caso Simmenthal.

La decisione del Giudice comunitario provocò la nota, vivace discussione in dottrina, nonché un'attenta riflessione della Corte Costituzionale, il cui esito è consegnato alla sentenza Granital del 1984.

Da allora tanta strada è stata fatta e la stessa Corte di giustizia come dimostrano sentenze quali M.A.S. e M.B. ci tiene a sottolineare la propria peculiare attenzione ai valori costituzionali nazionali.

Ancora non moltissimi anni fa il prof. Tesauro evidenziava come la ricostruzione dei rapporti con il diritto comunitario richiedesse qualche aggiustamento, sia interno, sia da parte dell'Unione, in particolare con riguardo alle direttive, alle decisioni – quadro (come ha dimostrato la nota vicenda Poplawsky II) e al diritto penale in generale oltre che all'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia.

Ma, possiamo dire, era questo, nella estrema sintesi di un rapido cenno, il quadro in cui si è inserito Giuseppe Tesauro giudice costituzionale, questo il ‘bagaglio' a lui tanto caro nel momento in cui ha vieppiù perseguito la sua “mission” che potremmo già anticipare, con un assessment all'anglosassone, come inverata nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, in un'ottica semplice, lineare, di piena sinergia fra i protagonisti di un sistema ordinamentale imprescindibilmente integrato.

E allora, a ragione si è posto l'accento sulla centralità delle “sentenze gemelle” in tema di rapporti con la CEDU, sentenze che, senza dubbio, hanno segnato un cambio di passo della Corte costituzionale, risentendo in misura significativa dell'approccio sinergico e dialogante di Giuseppe Tesauro nella costruzione di quel sistema ordinamentale integrato con il chiarire la portata del titolo V e, come osservato da Lucia Serena Rossi, nel genialmente individuare il doppio ancoraggio negli artt. 11 e 117 Cost.

Val la pena, tuttavia, richiamare, in questa sede, l'ordito di quella decisione della Corte Costituzionale, la n. 207 del 2013 (Gallo Presidente, Mattarella relatore), con cui, per la prima volta in sede incidentale, si poneva fine all'iniziale atteggiamento di chiusura verso il fondamentale strumento di dialogo con la Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale appunto, vestendo la Corte la qualifica di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE; ovviamente non troppo distante troviamo il primo rinvio (in sede principale, con ordinanza n. 103 del 2008).

Secondo le parole di Bepi Tesauro, fondamentale in tema d'interpretazione e dunque di applicazione di norme esterne è precipuamente il principio di conformità, che vuole l'applicazione della norma europea ed internazionale - ma lo stesso vale per la norma straniera - così come interpretata nel suo ordinamento e dal suo giudice, per ciò stesso con le sue dinamiche e di conseguenza la sua effettività.

Questo era secondo lui un principio di buon senso e ciò conferma ancora una volta un concetto nodale per Tesauro, quello in base al quale il buon senso sia, in parte significativa, la base del diritto.

E allora se dovessi individuare l'ubi consistam della poliedrica figura di Bepi Tesauro, anche nella sua declinazione di giudice costituzionale, io lo cercherei nella tensione verso la più compiuta realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nodale nella “rivoluzionaria” Factortame, principio di recente enfatizzato dalla Corte di giustizia con il riferimento all'art. 47 della Carta con riguardo alla rule of law. Tutela giurisdizionale effettiva però, quale estrinsecazione della ragionevolezza. Ragionevolezza, come attenzione alla realtà, quella ragionevolezza che non scende dalla imposizione legislativa, ma sale dalla condivisione.

Il principio di effettività si pone come criterio di individuazione del diritto vigente, alternativo rispetto all'impostazione giusnaturalistica o formalistica.

Con l'espressione effettività si designa usualmente una esistenza giuridica valutata nella concretezza dei comportamenti posti in essere, la law in action che prescinde sia da una vincolatività assoluta sia da una vincolatività legata alla forza cogente della legislazione.

La peculiarità del sistema era stata centrata da Giuseppe Tesauro proprio qui, nella ricerca di strumenti volti a garantire la più effettiva tutela giurisdizionale dei singoli, in assenza di gerarchie ma, piuttosto, in un continuo confronto fra soggetti tutti coinvolti. Tutela finalizzata, peraltro, come osservato da Sergio Carbone, alla prevenzione dei conflitti.

L'ambigua intersezione fra ambito interno e sovranazionale crea ancora qualche incertezza nella compiuta realizzazione di quella effettività quale criterio di raccordo fra norma interna e norma sovranazionale e fine ultimo della giustizia, imponendo la ricerca di percorsi risolutivi.

Giunge così in ausilio la ragionevolezza, come strumento metodologico ineliminabile. Tante riflessioni sono state dedicate alla ragionevolezza, Qui ci basti ricordare che Cartesio finirà proprio per identificare nella ragione la “capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso”.

La Corte costituzionale già dal 1988 ha avvertito che “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti o astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare”.

Leggendo uno degli ultimi scritti di Giuseppe Tesauro, che emblematicamente riguardava il triangolo Corte costituzionale, Corte di cassazione e Consiglio di stato, diventato rapidamente quadrilatero per il coinvolgimento della Corte di giustizia con l'ordinanza di rinvio delle Sezioni Unite n. 19598 del 2020, si intuisce immediatamente come quel fine ultimo di tutela giurisdizionale effettiva improntasse anche l'interpretazione da parte di Tesauro del proprio ruolo di giudice costituzionale, preso sul serio ma in modo disincantato e sempre improntato alla sua idea di giustizia, appunto, effettiva ed integrata.

Purtroppo il Prof. Tesauro non ha potuto leggere la successiva decisione della Corte di giustizia del 21 dicembre 2021, nella causa C- 497/20, ma è significativo che uno dei suoi ultimi scritti (se non erro il penultimo) contenga un vero e proprio compendio di quel fenomeno di ingegneria giuridica, il rinvio pregiudiziale, che rappresenta l'elemento di maggior peso e rilievo nell'esperienza dell'Unione, come inverato nel meccanismo di controllo giurisdizionale teso a gestire quel rapporto fra norme diverse, fenomeno a ragione definito dal Professore uno dei maggiori successi del processo di integrazione.

Il riferimento alla lungimirante visione della centralità della sinergia fra giudice nazionale - anche costituzionale - e giudice europeo in funzione dell'interpretazione ed applicazione uniformi della norma, rappresentava una sorta di basso continuo nel pensiero di Giuseppe Tesauro ed ha ispirato tutta la mia vita di giudice.

Le icastiche parole della Corte di giustizia nella sentenza Geologi e gli obblighi incombenti su un giudice nazionale in quanto giudice del rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE rappresentavano per lui un costante richiamo.

E arriviamo allora a chiudere il cerchio perché torniamo a quel principio della tutela giurisdizionale effettiva in tutte le sue declinazioni, come obbligo di rinvio pregiudiziale (al di là di ogni querelle post Cilfit alla luce della recente Consorzio Italian Management, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede) ma anche come forte tensione interpretativa, quella tensione che anima i giudici nelle camere di consiglio conducendoli verso una interpretazione conforme in grado di comporre il sistema eliminando, senza traumi, le possibili aporie.

Assume qui un rilievo centrale quella visione teleologica della interpretazione della norma comunitaria, (nell'accezione tanto cara al Prof. Tesauro) più volte richiamata dall'attuale Presidente della Corte di giustizia Lenaerts, che rappresenta lo specifico del diritto dell'Unione, in quanto funzionale al perfezionamento dell'integrazione; la Corte di giustizia a partire da Merck afferma con chiarezza che nell'interpretare il diritto dell'Unione bisogna considerare lettera della legge, contesto ed obiettivi.

Tesauro aveva ben chiaro un concetto di giudice distante dall'idea montesquiana di bouche de la loi, ma quel metodo teleologico ancorato all'effetto utile, che in sentenze come Foto Frost mirava ad escludere posizioni confliggenti nelle interpretazioni dei Paesi membri, era un metodo che è rimasto centrale nel pensiero dello straordinario studioso, anche nel proprio ruolo di Giudice e poi Presidente della Corte cost.

Secondo la sua interpretazione, soltanto una shared jurisdiction, per utilizzare le parole di Daniel Sarmiento, una “cooperative conversation, per evocare quelle di Silvana Sciarra, può assicurare la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione perché un sistema giustizia, come affermava testualmente, può definirsi tale soltanto nella misura in cui assicura tutela a tutte le istanze.

Descrivere in poche battute un mondo ricco come quello di Giuseppe Tesauro è impresa sostanzialmente impossibile, ma nella centralità della tutela giurisdizionale effettiva, nella composizione sinergica,condivisa, delle aporie del sistema possiamo trovare un significativo indizio… è questa la riflessione che vorrei consegnare al lettore, mentre, sul piano personale, non posso che concludere questa breve nota parafrasando ancora una volta le sue parole nel dire che, se non lo avessi conosciuto, se non avessi avuto modo di imbattermi, fortunosamente, nella sua maestria semplice e genuina oltre che nel suo gran cuore, sarei stata una persona diversa. Peggiore.