Il domicilio digitale rende invalida la notifica presso la cancelleria
20 Settembre 2022
Nell'ambito di una controversia per responsabilità professionale, la Corte d'Appello di Firenze dichiarava tardiva l'impugnazione perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In particolare, secondo la Corte, la sentenza appellata doveva ritenersi regolarmente notificata presso la cancelleria ai sensi dell'art. 82 r.d. 37/1934 non avendo il difensore dell'appellante eletto domicilio nel circondario di Arezzo.
Veniva in tal senso ritenuta irrilevante l'elezione di domicilio autonoma fatta dalla parte presso altro avvocato iscritto all'albo di Arezzo, poiché tale difensore era privo di procura. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dal soccombente secondo il quale, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, le notifiche devono essere sempre eseguite a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in atti, salvo il caso di inutilizzabilità per fatto del destinatario.
Sulla base di tale affermazione, la notifica della sentenza di prime cure presso la cancelleria non sarebbe valida e non avrebbe potuto far decorrere il termine breve per proporre appello. Il ricorrente afferma inoltre che l'autonoma elezione di domicilio presso un difensore diverso da quello officiato per la difesa, avrebbe avuto effetto anche per quest'ultimo.
Il ricorso risulta fondato. Partendo dalla considerazione che la notifica della sentenza di prime cure è avvenuta nel vigore delle disposizioni in tema di domicilio digitale, la S.C. sottolinea che:
In conclusione, in virtù dell'elezione di domicilio autonomo eseguita dal ricorrente in primo grado e della disciplina del domicilio digitale, la notifica eseguita presso la cancelleria non poteva considerarsi valida e non determinava dunque la decorrenza del termine breve per impugnare. L'atto di appello doveva dunque essere considerato tempestivo in applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. Il ricorso viene dunque accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |