La limitazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti

La Redazione
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08 Settembre 2022

In tema di riscossione a mezzo, l'arte. 3-bis del dl 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Costo., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

Non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, tuttavia, alla nuova norma i contribuenti della luce indica il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione.

Le sezioni Unite hanno superato il principio della tutela immediata affermata nel 2015 a seguito dell'ampliamento delle tutele esperibili.

In ipotesi di omessa o invalida notifica della cartella, il contribuente può contestare il primo titolo ricevuto, dinanzi al giudice tributario.

In siffatto contesto, il legislatore con la norma ha qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaboratore informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l'impugnabilità a eccezione di precise individuate ipotesi.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che la nuova disposizione non è di interpretazione autentica, in quanto non è così espressamente qualificato, e perché non emerge dalla lettura del testo, così escludendo anche la valenza retroattiva, poiché non disconosce le conseguenze già realizzate dal fatto compiuto.

La disposizione non incide sul novero degli atti impugnabili e presenta dei motivi di impugnazione.

, il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di "azione diretta", dinanzi a una invalida non necessaria della cartella, dalla potrebbe determinare la necessità di una immediata tutela giurisdizionale.

La previsione è “dinamica”, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.

In armonia col principio del giusto processo (

articolo 111 della Costituzione

) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornito anche durante il processo.

Le Sezioni Unite hanno precisato che è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma.

La nuova disposizione non comporterà l'automatica disposizione inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti di ragioni in base alla sussistenza delle ragioni in base alle qualiva sussistenza un pregiudizio al momento dell'impugnazione.

E' stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'

articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n.

146

, inserito in sede di conversione dalla

legge 17 dicembre 2021, n.

215

, col quale, novellando l'

articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n.

602

, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;

sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli

articoli 3,24,101,104,113,117 Costituzione

, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della

Cedu

e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n.

1 della Convenzione»