L’apertura della procedura di liquidazione controllata nel Codice della crisi

La Redazione
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21 Settembre 2022

La sentenza del Tribunale di Cuneo è una delle prime pronunce in materia di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, ai sensi del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il Tribunale di Cuneo accoglie la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII e dispone che - dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata - può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura dato atto che dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione (a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, comma 2 e 3, c.c.), (art. 268, comma 5, CCII) e non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni elencati dall'art. 268, comma 4, CCII oltre ad eventuali altri beni esclusi dalla liquidazione.