Le opere c.d. 'superspecialistiche a qualificazione obbligatoria' nel vigente quadro normativo

Rosanna Macis
21 Settembre 2022

Il Tar per la Lombardia fa il punto sulla vigente disciplina in materia di qualificazione per le opere c.d. “superspecialistiche a qualificazione obbligatoria”.

La fattispecie. L'Impresa classificatasi seconda nella graduatoria per l'affidamento del contratto di progettazione definitiva ed esecutiva di un plesso scolastico impugna il provvedimento di riammissione in gara dell'Impresa sortita aggiudicataria, contestando la carenza in capo a quest'ultima della qualificazione nella categoria OS32 necessaria per eseguire quota parte delle lavorazioni proposte nell'offerta tecnica – relative alla provvisoria sistemazione della popolazione scolastica per il tempo di esecuzione dei lavori - e, comunque, la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio per tali lavorazioni.

La decisione del Tar: la vertenza portata al suo vaglio offre al TAR l'occasione per fare il punto sul quadro normativo relativo alle categorie c.d. “superspecialistiche a qualificazione obbligatoria”, con particolare riguardo alla categoria OS32, alla cui luce il Tribunale conclude per il rigetto del ricorso.

Rammenta il Giudice lombardo che l'art. 109 del DPR 207/2020 demandava all'Allegato A la individuazione delle “categorie di opere specializzate … come categorie a qualificazione obbligatoria”, vale a dire di quelle opere connotate da particolare complessità tecnica o di notevole contenuto tecnologico che l'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente non può eseguire direttamente se privo della relativa adeguata qualificazione, là ove il loro importo superiori il limite del 10% del valore complessivo dei lavori.

Tale disposizione regolamentare è stata annullata dal Consiglio di Stato in sede straordinaria e, quindi, sostituita dall'art. 12, comma 2, lettera b) del DL 47/2014 il quale, nell'operare la individuazione puntuale delle opere in questione (soggette alla medesima disciplina di cui al previgente art. 109), non contempla più la categoria OS32.

A completare il quadro normativo è il DM 248/2016 che, in attuazione del disposto di cui all'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016, ha individuato le opere “per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” e i “requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione”, confermando entro tali categorie tutte le opere OS già previste dal DL 47/2014, e integrando l'elenco con le categorie OS32 (come ricordato, non contemplate dal DL).

Ritiene il TAR per la Lombardia - in ciò conformandosi al precedente espresso da CDS n. 8096/2020- che la mancata inclusione delle opere OS32 nell'art. 12, comma 2, lett. b) del DL 47/2014 comporti la non operatività della regola ivi posta: le opere OS32 cioè, pur essendo lavorazioni “superspecialistiche”, non rientrano tra quella a qualificazione obbligatoria. Ne discende, sul piano operativo (e con riguardo alla specificità della vicenda contenziosa definita dal TAR), che l'operatore qualificato nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto può eseguire in proprio anche le opere specializzate OS32, pur in assenza della correlata qualificazione.

E, dunque, e per concludere, la regola generale è che le uniche lavorazioni non eseguibili in proprio dall'operatore qualificato per le sole categorie prevalenti sono quelle previste nel DL 47/2014, che non può ritenersi integrato dal DL 248/2016, il quale è volto unicamente a disciplinare i limiti dell'avvalimento e del subappalto operanti per le opere superspecialistiche (“strutture, impianti e opere speciali” – SIOS) di importo superiore al 10% del valore del contratto.

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