Decorrenza dell'assegno di mantenimento

Paola Silvia Colombo
22 Settembre 2022

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei figli decorre dal momento del deposito del ricorso o dall'emissione dei provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti?

Esatta decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli.

Si privilegia il momento del deposito del ricorso oppure l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in sede di udienza presidenziale?

In sede di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, così come in materia di assegno alla prole, decorra, generalmente, dal giorno della proposizione della domanda.

Ciò in base al principio generale per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ( cfr. Cass. n. 14886/2002; Cass. n. 4558/2000; Cass. n. 4011/1999; Cass. civ. n. 7770/1997; App. Lecce, 22/09/2014; Cass. n. 3348/2015; Cass. n. 10119/2006; Cass. n. 21087/2004).

Quindi, nel caso di specie, il diritto a percepire l'assegno di mantenimento decorre dal momento in cui è stato depositato il ricorso.

Diversa sarebbe la soluzione qualora si verta in materia di assegno divorzile, la cui decorrenza va individuata nel momento dell'emissione della sentenza che riconosce tale assegno (fatta salva la facoltà del giudice di fissare un diverso termine iniziale).

La ratio della diversità della decorrenza dei due assegni va ricercata nel fatto che l'assegno di divorzio trova la propria fonte nel nuovo status delle parti stabilito dalla sentenza e, pertanto, decorre dalla sentenza stessa, a differenza di quanto avviene, invece, in sede di separazione con l'assegno separativo o con l'assegno di mantenimento dei figli.

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