Nelle procedure MEPA, la comunicazione dell'aggiudicazione è sostituita dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema

Esper Tedeschi
22 Settembre 2022

Nell'ambito della procedura MEPA, l'aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato nel quale, da un lato, l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, Codice degli appalti, è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MEPA; dall'altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l'Amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal sistema.

Il caso. La vicenda in esame trae origine da una procedura MEPA per l'affidamento di un servizio di somministrazione di bevande, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, exart. 95, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

L'aggiudicazione provvisoria veniva pubblicata in data 28 luglio 2021 nell'apposita sezione della piattaforma MEPA, dedicata alla procedura in questione, mentre l'aggiudicazione definitiva veniva pubblicata nelle stesse modalità in data 6 agosto 2021.

Una delle società partecipanti presentava due diverse istanze d'accesso volte a conoscere sia i verbali di gara sia l'offerta economica delle altre concorrenti. In relazione a tale ultimo aspetto della richiesta d'ostensione, la Stazione Appaltante comunicava provvedimento di diniego.

In data 20 ottobre 2021 la Stazione Appaltante ha quindi comunicato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Avverso gli atti della procedura la società ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso relativo alla violazione della lex specialis. Tuttavia, l'Amministrazione costituitasi in giudizio ha eccepito la tardività del gravame.

Il TAR, accertato che l'aggiudicazione era stata pubblicata sul portale MEPA, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Tempestività dell'impugnazione dell'aggiudicazione pubblicata sul MEPA. Il TAR, nel rigettare il ricorso in quanto tardivo ha ricordato che, con riguardo alle gare gestite tramite il sistema di procurement MEF – Consip, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come, a fronte dell'onere della p.a. di utilizzare la piattaforma telematica per tutte le comunicazioni relative alla procedura, sussiste in capo all'operatore economico l'onere di procedere all'accreditamento sul sistema, attraverso l'attivazione di un'utenza, con elezione di domicilio speciale presso la medesima piattaforma per la corrispondenza relativa alle gare di appalto, conformemente all'art. 3-bis, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 82/2005, il quale consente di eleggere domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 c.c. anche presso un domicilio digitale diverso dalla PEC.

Dunque, l'impresa “accreditata” sulla piattaforma non può legittimamente invocare l'assenza di pubblicità né lamentare il mancato invito alla procedura negoziata, nella misura in cui l'invito e la documentazione di gara siano state oggetto di comunicazioni indirizzate al suddetto domicilio e siano ivi disponibili per il destinatario tenuto ad attivarsi al fine di una loro tempestiva conoscenza” (in termini Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2019, n. 7764).

La circostanza che tutte le comunicazioni relative alla gara devono transitare all'interno del MEPA si desume dal manuale d'uso sul MEPA, nella sezione relativa alle “comunicazioni”, che ribadisce che “Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d'informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema” e aggiunge anche che sia i “Punti Ordinanti” (ossia, le stazioni appaltanti) sia le imprese, all'atto della “abilitazione” alla piattaforma telematica, dichiarano e sottoscrivono che “per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”.

Dunque, risulta chiaro che, nel caso di procedure di gara gestite attraverso il MEPA, il canale ufficiale di comunicazione tra i concorrenti e la stazione appaltante è quello del sistema informatico di gestione della procedura. Ciò in applicazione di quelle regole di funzionamento, accettate dalle imprese offerenti, che disciplinano il MEPA e che rispondono alla necessità di garantire, attraverso la gestione unitaria della gara all'interno della piattaforma telematica, la speditezza, certezza e il buon andamento dell'azione amministrativa” (così, Tar Roma, (Lazio) sez. I, 2 novembre 2021, n. 11124).

In particolare, dall'art. 22 del Regolamento del Sistema di e-procurement “Comunicazione” consegue che “non può dubitarsi della validità ed efficacia delle comunicazioni effettuate mediante il Sistema MEF-Consip nei confronti dei soggetti accreditati, stante la possibilità data dalla norma di rango primario di individuare un domicilio digitale ad hoc, valevole come domicilio speciale ex art. 47 cod. civi., e la regola pattizia in cui le parti si sono vincolate ad usare la stessa piattaforma MEF-Consip” (in tal senso, Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2019, n.7764).

Pertanto, una volta constato che nel caso concreto la pubblicazione dell'aggiudicazione provvisoria è intervenuta sul sito MEPA in data 28 luglio 2021, mentre quella definitiva veniva comunicata con le medesime modalità in data 6 agosto 2021, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile, in quanto notificato durante il mese di novembre. Infatti, la comunicazione del 20 ottobre 2021, circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, aveva valore meramente ricognitivo.