Anche la copia dell'atto impugnato deve essere firmata digitalmente
23 Settembre 2022
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, poiché basato su un'errata interpretazione dell'art. 24, co. 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Il ricorso si fondava sull'individuazione di tre motivi, attraverso i quali la Corte ha chiarito alcune delle caratteristiche peculiari del deposito per via telematica.
Come primo punto, parte ricorrente lamentava che il Tribunale di sorveglianza avesse ritenuto inammissibile il precedente ricorso perché le copie digitali dell'atto impugnato erano prive di sottoscrizione digitale, presente invece nel ricorso.
La Corte ha chiarito come non sia sufficiente l'allegazione della copia digitale del ricorso, dal momento che l'art. 24, co. 6-bis, dl. 137/2020 stabilisce che: “quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale".
Non è sufficiente la sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, perché la firma deve essere presente anche nella copia informatizzata del ricorso impugnato.
Quest'ultimo non può considerarsi un comune allegato, avendo lo scopo specifico, nel contesto di una situazione emergenziale, di ridurre i contatti fisici negli uffici e permettere al difensore di certificare la provenienza e la completezza di tutti gli atti trasmessi.
Il secondo motivo del ricorso lamentava l'illegittimità costituzionale della norma che attribuisce al giudice a quo il diritto/dovere di valutare l'ammissibilità dei ricorsi prima della trasmissione in Cassazione.
Anche tale secondo motivo è inammissibile per ragioni meramente pratiche, dal momento che il giudice ad quem in Cassazione non riceve l'atto e non ha la possibilità materiale di compiere le necessarie verifiche tecniche sulla sua ammissibilità, disposte dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020. Queste sono effettuate dal giudice a quo, quale primo ricevente effettivo dell'atto di impugnazione.
Il terzo motivo del ricorso concerne, invece, la differenza di trattamento, ritenuta illegittima, tra il deposito cartaceo e il deposito telematico.
Anche quest'ultimo motivo è inammissibile, dal momento che tali differenze discendono dalle differenze proprie e strutturali delle due tipologie di ricorso, senza che vi sia alcuna violazione del principio di ragionevolezza. |