La Corte di Giustizia interviene sul processo “in absentia”

Valentina Pirozzi
23 Settembre 2022

La Corte di giustizia interviene sul processo “in absentia”: il diritto a presenziare al procedimento va sempre garantito ad eccezione del caso di chi, pur informato, si dia volontariamente alla fuga.
Il caso

Nella sentenza in annotazione, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale da parte del Spetsializian nakazatelen sad (Bulgaria) sulla interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, fa chiarezza su processo in contumacia, latitanza e riapertura del processo.

La questione

La domanda è stata presenta nell'ambito di un procedimento penale a carico di un imputato resosi irreperibile dopo essere stato accusato di avere partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari punibili con pene detentive.

Al fine di procedere a una corretta informazione dell'interessato, conforme al dettato della direttiva2016/343, circa le garanzie procedurali cui aveva diritto, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte in relazione a quale delle ipotesi previste dalla direttiva rientrasse la situazione dell'indagato in questione, datosi alla fuga dopo aver ricevuto comunicazione del primo atto di imputazione, ma prima dell'inizio della fase giurisdizionale del processo penale.

È opportuno precisare che la situazione de qua è disciplinata dagli articoli 8 e 9 della fonte unionale, che riconoscono alla persona indagata o imputata in un procedimento penale il diritto di presenziare al proprio processo.

In assenza dell'indagato/imputato, la direttiva prevede la possibilità di celebrare comunque il processo in due ipotesi: se la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione o se ella abbia conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio (art.8).

Qualora, invece, non sia possibile rispettare le suddette condizioni, il processo penale può egualmente svolgersi in assenza dell'imputato, ma è previsto l'obbligo per gli Stati di garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, i mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo, che gli consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove (art. 9).

La pronuncia della Corte

La Corte di giustizia ha stabilito che i citati articoli devono essere interpretati nel senso che un imputato non rintracciato dalle autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, e al quale dette autorità non sono state in misura, in ragione di ciò, di comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere egualmente processato ed eventualmente condannato in contumacia. In tale caso egli dovrà però avere, almeno in linea di principio, la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto dalla direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza.

Tale diritto può tuttavia essere negato a un imputato qualora risulti che egli abbia ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e che, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, abbia impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.

La Corte precisa anche che la sussistenza di una tale situazione deve potersi ricavare da indizi precisi e oggettivi, i quali ricorrono, segnatamente, qualora l'interessato abbia ad esempio volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all'indirizzo da esso comunicato.